Sequestro di persona e procedibilità a querela: il tribunale di Roma solleva questione di incostituzionalità (di Riccardo Radi)

Si segnala che è stata pubblicata oggi sul sito della Corte costituzionale tra le questioni pendenti con il numero 138/2023 l’ordinanza di incostituzionalità dell’articolo 605 c.p. nella parte che prevede per il regime di procedibilità la presentazione della querela nei casi elencati dall’ordinanza del tribunale penale di Roma.

Il tribunale di Roma ritiene di dover sottoporre alla Consulta l’esame dell’articolo 605 comma 6 c.p. nella parte che prevede che il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità

Omessa esclusione della procedibilità a querela nel caso di delitto di sequestro perpetrato ai danni dei pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni e/o nel compimento di un atto di ufficio.

Mancata previsione della procedibilità d’ufficio in caso di connessione con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.

Mancata previsione della procedibilità d’ufficio quando il fatto sia di lunga durata.

Mancata previsione della procedibilità d’ufficio quando il fatto sia commesso da più persone riunite ai sensi dell’art. 110 cod. pen.

REG. ORD. N. 138 DEL 2023

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI ROMA DEL 04/07/2023

TRA: M. A E ALTRI

NORME IMPUGNATE:

CODICE PENALE ART. 605   CO. 6   INTRODOTTO DAL

DECRETO LEGISLATIVO  DEL 10/10/2022 NUM. 150 ART. 2   CO. 1 LETT. D)

LEGGE  DEL 27/09/2021 NUM. 134 ART. 1   CO. 15 

PARAMETRI COSTITUZIONALI:

COSTITUZIONE ART. 3 

COSTITUZIONE ART. 13 

COSTITUZIONE ART. 97 

COSTITUZIONE ART. 112 

Codice penale, art. 605, sesto comma, aggiunto dall’art. 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150; legge 27 settembre 2021, n. 134 (Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), art. 1, comma 15.