Termine minimo a comparire per il giudizio di appello: è di 20 giorni anche per il giudizio abbreviato e la sua violazione comporta una nullità a regime intermedio (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 40998/2023, chiarisce che il termine minimo a comparire per il giudizio di appello è pari a venti giorni ex art. 601 cod. proc. pen. anche nel caso di giudizio abbreviato, non rilevando il più breve termine di dieci giorni ex art. 127 cod. proc. pen.

Vicenda processuale e ricorso per cassazione

Con la sentenza impugnata la Corte territoriale ha confermato la condanna di BC.

Il difensore dell’imputato ha presentato ricorso per cassazione, deducendo tra l’altro la nullità del decreto di citazione a giudizio (per l’udienza del 5 dicembre 2022) notificato all’imputato soltanto il 21 novembre 2022, senza il rispetto del termine minimo a comparire.

Il difensore ha ricordato a tal fine che l’eccezione era stata sollevata nel giudizio di secondo grado, con memoria trasmessa, tramite posta elettronica certificata, il 29 novembre 2022, ignorata dalla Corte di appello.

Decisione della Corte di cassazione

Il collegio ha accolto il ricorso.

Dall’esame degli atti processuali è risultato infatti che: l’imputato è stato citato in appello per l’udienza del 5 dicembre 2022; il decreto di citazione è stato notificato all’imputato, presso lo studio del difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., il 21 novembre 2022; nelle conclusioni scritte, tramesse il 29 novembre 2022, il difensore dell’imputato ha eccepito la nullità della citazione per il mancato rispetto del termine dilatorio di venti giorni; l’udienza del 5 dicembre 2022, all’esito della quale è stata assunta la decisione impugnata, è stata celebrata in camera di consiglio, senza la partecipazione delle parti, ex art. 23-bis legge n. 176 del 2020.

A fronte di questo iter, deve evidenziarsi che il termine minimo a comparire per il giudizio di appello è pari a venti giorni ex art. 601 cod. proc. pen. anche nel caso di giudizio abbreviato, non rilevando il più breve termine di dieci giorni ex art. 127 cod. proc. pen.

A mente dell’art. 443 comma 4 cod. proc. pen., in sede di abbreviato, il giudizio di appello si svolge con le forme previste dall’art. 599 cod. proc. pen., vale a dire in camera di consiglio ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen.

Tuttavia l’art. 127 cod. proc. pen. disegna uno schema generale del procedimento in camera di consiglio, che va seguito nel suo complesso soltanto in difetto di specifiche disposizioni di legge. Nel caso dell’appello, per gli atti introduttivi dell’udienza camerale opera la previsione speciale di cui all’art. 601 cod. proc. pen. Ne consegue che la vocatio in iudicium deve avvenire nelle forme e nei termini previsti dalla suddetta norma, quindi si segue lo schema non dell’avviso e del termine dilatorio di dieci giorni ex art. 127 comma 1 cod. proc. pen., bensì quello del decreto di citazione a giudizio e del termine minimo non inferiore a venti giorni a mente dell’art. 601 commi 2 e 3 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 7425 del 11/01/2018, Rv. 272369 – 01; Sez. 3, n. 5483 del 20/01/2005, Rv. 231148; Sez. 4, n. 9536 del 12/07/1993, Rv. 195323, Sez. 2, n. 4590 del 11/03/1993, Rv. 194153, Sez. 6, n. 1859 del 16/10/1992, dep. 1993, Rv. 193527; Sez. 6, n. 4438 del 17/03/1992, Rv. 190056; può dirsi definitivamente superata la difforme opinione minoritaria N. 1859 del 1992 Rv. 193527 – 01, N. 3198 del 1992 Rv. 189661 – 01, N. 44413 del 2015 Rv. 265054 – 01). 

Le disposizioni di cui all’art.23-bis legge n. 176 del 2020 non hanno previsto alcuna deroga rispetto all’ordinario termine di comparizione regolato dall’art. 601 cod. proc. pen. e fissato, come detto, nella stessa durata sia per le decisioni assunte dalla Corte di appello in dibattimento, sia per le forme camerali di cui dall’art. 599, cod. proc. pen.

Deve ritenersi pacifico che anche per il rito camerale cartolare, previsto dalla normativa sopra richiamata per il giudizio di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, il termine di comparizione è quello ordinario di giorni venti di cui all’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., considerato che il più breve termine di dieci giorni previsto dall’art.127 cod. proc. pen. sarebbe addirittura incompatibile con il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell’udienza previsto dal citato art. 23-bis, comma 4, per la richiesta di discussione orale delle parti e per quella dell’imputato di partecipare all’udienza (così Sez. 6, n. 45927 del 17/11/2021, n.m.). 2.4. Nella specie il termine per comparire (non inferiore a venti giorni) stabilito dall’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., non è stato rispettato, poiché tra il 21 novembre (data della notificazione all’imputato) e il 5 dicembre 2022 (data dell’udienza) intercorrono solo 13 giorni c.d. “liberi” (cfr. art. 172, comma 5, cod. proc. pen. sul computo dei termini “a ritroso”).

Si tratta di una nullità a regime intermedio, verificatasi in un momento anteriore e prodromico all’instaurazione della fase del “giudizio di appello”, che deve essere eccepita prima della deliberazione della sentenza di appello ex art. 180 cod. proc. pen. (cfr. per tutte Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651).

Nella specie il difensore di fiducia dell’imputato ha tempestivamente sollevato l’eccezione in sede di presentazione delle conclusioni, prima della deliberazione della sentenza.

La Corte distrettuale nulla ha detto al riguardo.

Discende la nullità della citazione dell’imputato in appello ai sensi dell’art. 178 lett. c) cod. proc. pen. e, di conseguenza, l’invalidità di tutti gli atti successivi con regressione del procedimento al grado di appello in virtù del disposto dell’art. 185 commi 1 e 3 cod. proc. pen.