Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 39154/2023, udienza del 20 giugno 2023, ricorda i princìpi funzionali ad attuare il percorso demolitorio intrapreso dalla parte che eccepisca la inutilizzabilità probatoria di un atto processuale.
Oneri specificativi di chi deduce l’inutilizzabilità di conversazioni intercettate
In particolare, in tema di intercettazioni telefoniche, è consolidato il principio secondo cui è necessario, a pena di inammissibilità del motivo, che il ricorrente indichi quali siano le conversazioni intercettate che sarebbero inutilizzabili e chiarisca l’incidenza degli atti specificamente affetti dal vizio sul complessivo compendio probatorio già valutato, sì da potersene inferire la decisività ai fini del provvedimento impugnato (Sez. U., n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416; nello stesso senso, Sez. U, n. 39061 del 16/07/2009, De Iorio, Rv. 244328; Sez. 4, n. 46478 del 21/09/2018, non massimata).
Ulteriori approfondimenti di rilievo concernono i limiti demolitori della pronuncia di legittimità; prima infatti di annullare con rinvio la sentenza basata su di un dato dimostrativo dichiarato inutilizzabile, è necessario procedere alla c.d. prova di resistenza, valutando se la motivazione “resti in piedi”, nonostante l’eliminazione dell’elemento viziato.
La regola viene considerata un corollario dell’interesse all’impugnazione: se la sentenza non è basata sulla prova inutilizzabile, il ricorso, ancorché fondato nel merito, deve essere rigettato (Sez. U, n. 4265 del 25/02/1998, Gerina, in motivazione; Sez. 5, n. 37694 del 15/07/2008, Rv. 241299; Sez. 2, n. 30271 dell’11/05/2017, Rv. 270303).
La giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, Rv. 269218; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Rv. 259452; Sez. 3, n. 3207 del 2/10/2014, dep. 2015, Rv. 262011) ha, infatti, osservato che, nei casi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l’inutilizzabilità o la nullità di una prova dalla quale siano stati desunti elementi a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l’espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento; gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano infatti irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento.
Inutilizzabilità derivata
Sotto altro profilo, secondo gli assunti difensivi, la inutilizzabilità delle conversazioni intercettate con il primo decreto produrrebbe una diffusività invasiva ed una propagazione illimitata del vizio di inutilizzabilità anche in relazione alle conversazioni successivamente intercettate e tutte contenute nel RIT indicato.
Il tema è quello della c.d. inutilizzabilità derivata.
L’affermazione giurisprudenziale consolidata è quello per cui, in materia di inutilizzabilità non opera il principio, previsto per le nullità, della trasmissibilità del vizio agli atti consecutivi a quello dichiarato nullo (per tutte, Sez. 6, n. 9009 del 04/02/2020, Rv. 278563; Sez. 5, n. 441114 del 10/10/2019, Rv. 277432).
Si tratta di un principio spesso collegato a quello secondo il quale in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, ciascun decreto autorizzativo è dotato di autonomia e può ricevere impulso da qualsiasi notizia di reato, ancorché desunta da precedenti intercettazioni probatoriamente inutilizzabili; ne consegue che il vizio di cui sia affetto l’originario decreto intercettativo non si comunica automaticamente a quelli successivi correttamente adottati, e che pertanto non è inutilizzabile la prova che non sarebbe stata scoperta senza l’utilizzazione della prova inutilizzabile (Sez. 6, n. 3027, del 20/10/2015, Rv. 266496).
…Giurisprudenza costituzionale
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 332 del 27/09/2001, ha ritenuto inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 191 del codice di procedura penale, sollevata per contrasto con l’art. 24 della Costituzione, nella parte in cui “consente l’utilizzazione di prove che derivino, non solo in via diretta, ma anche in via mediata da un atto posto in essere in violazione di divieti, ed in particolare l’utilizzazione del risultato di una perquisizione nulla”.
La Corte ha chiarito come:
a) la soluzione prospettata dal giudice remittente avrebbe finito per trasferire nella disciplina della inutilizzabilità un concetto di vizio derivato che il sistema regola esclusivamente in relazione al tema delle nullità: “l’accoglimento del quesito avrebbe comportato l’esercizio di opzioni che l’ordinamento riserva esclusivamente al legislatore, in una tematica, per di più che – quale quella dei rapporti di correlazione o dipendenza tra gli atti probatori – ammette, già sul piano logico, un’ampia varietà di possibili configurazioni e alternative”;
b) quelli della nullità e inutilizzabilità siano fenomeni “tutt’altro che sovrapponibili”, così da non potersi “trasferire nella disciplina della inutilizzabilità un concetto di vizio derivato che il sistema regola esclusivamente in relazione al tema della nullità”. In termini non diversi la Corte costituzionale si è espressa con la sentenza n. 219 del 2019.
La Corte, ricostruiti il senso e la portata della inutilizzabilità, ha affermato che:
-l’istituto della inutilizzabilità ha una “vita” totalmente autonoma rispetto al regime ed alla stessa natura giuridica delle nullità;
– anche detto invalidità risponde – al pari delle nullità – ai paradigmi della tassatività e legalità, dal momento che è soltanto la legge a stabilire quali siano – e come si atteggino – i diversi divieti probatori;
– è lo stesso sistema normativo ad avallare la conclusione secondo la quale, per la inutilizzabilità che scaturisce dalla violazione di un divieto probatorio, non possa trovare applicazione un principio di “inutilizzabilità derivata”, sulla falsariga di quanto è previsto invece, nel campo delle nullità, dall’art. 185, comma 1, cod. proc. pen.
In particolare, la Corte ha chiarito che “derivando il divieto probatorio e la conseguente “sanzione” della inutilizzabilità da una espressa previsione della legge, qualsiasi “estensione” di tale regime ad atti diversi da quelli cui si riferisce il divieto non potrebbe che essere frutto di una, altrettanto espressa, previsione legislativa.
Del resto, è ricorrente in giurisprudenza l’affermazione secondo la quale tale principio, valido per le nullità, non si applica in materia di inutilizzabilità, riguardando quest’ultima solo le prove illegittimamente acquisite e non quelle la cui acquisizione sia avvenuta in modo autonomo e nelle forme consentite (ex plurimis, Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 12 settembre 2018-4 febbraio 2019, n. 5457)” (così la Corte costituzionale).
La inesistenza di una generale principio di inutilizzabilità derivata degli atti è confermata anche dall’art. 202 cod. proc. pen., che inibisce all’autorità giudiziaria l’utilizzazione, anche indiretta, delle notizie coperte dal segreto di Stato; significativo è che in relazione a tale norma, diversamente dalle altre, la Corte costituzionale abbia chiarito che «tale divieto riguarda l’utilizzazione degli atti e dei documenti coperti da segreto sia in via diretta, ai fini cioè di fondare su di essi l’esercizio dell’azione penale, sia in via indiretta, per trarne spunto ai fini di ulteriori atti di indagine, le cui eventuali risultanze sarebbero a loro volta viziate dall’illegittimità della loro origine” (Corte cost. n. 110 del 1998).
Acutamente si è osservato in dottrina che la Corte, con riferimento all’art. 202 cod. proc. pen., inibisce l’utilizzazione delle conoscenze coperte da segreto, non solo ai fini delle determinazioni sull’esercizio dell’azione penale e di una qualsiasi decisione giurisdizionale, ma anche a fini investigativi. La Corte costituzionale distingue dunque un’utilizzazione probatoria, in funzione della decisione sul fatto oggetto della imputazione, e un’utilizzazione c.d. euristica, strumentale alle funzioni investigativa o istruttoria, delle informazioni coperte da segreto. Quello previsto dall’art. 202 cod. proc. pen. è un divieto più ampio che non attiene solo alla funzione probatoria delle informazioni illegittimamente acquisite. La prova inutilizzabile rimane tale: essa è, salvi i casi specifici previsti dalla legge (art. 202 cod. proc. pen.), tuttavia utilizzabile in chiave euristica, cioè strumentale alle funzioni investigativa o istruttoria. Se la prova inutilizzabile non risulti destinata a giustificare in maniera costitutiva una qualche decisione o determinazione, la sua inutilizzabilità, pur persistente e rilevabile in ogni stato e grado del procedimento (art. 191, comma 2), rimane senza ulteriori conseguenze, anche se le informazioni che possano trarsene vengano implicitamente impiegate per l’ammissione e la ricerca di altre valide prove: ciò che ne è preclusa, si osserva testualmente, è- come già affermato dalla Corte di cassazione proprio con la sentenza richiamata dalla Corte costituzionale (Sez. 6, n. 5457 del 12/09/2018, dep. 2019, Rv. 275029), solo l’utilizzazione a sostegno di una decisione o determinazione sul fatto controverso, a meno che non si tratti di informazioni di cui è preclusa qualsiasi utilizzazione, che ne comporti anche solo una comunicazione o diffusione.
Nel caso di specie, il ricorrente sovrappone i due profili di cui si è detto – inutilizzabilità probatoria ed utilizzabilità ai soli ulteriori fini investigativi di un atto di indagine probatoriamente inutilizzabile – e conseguentemente non distingue, rispetto alla decisione cautelare impugnata, tra:
a) conversazioni autorizzate in violazione di un divieto, inutilizzabili limitatamente al profilo probatorio, ma non anche in funzione strumentale ed investigativa;
b) intercettazioni autonome, autorizzate, cioè – in tutto o in parte – sulla base di elementi derivanti da conversazioni inutilizzabili sul piano probatorio ma utilizzabili in chiave euristica;
c) intercettazioni espressamente disposte a seguito del decisivo apporto conoscitivo derivante dalle intercettazioni inutilizzabili: queste ultime inutilizzabili solo probatoriamente, mentre quelle ulteriori sono utilizzabili ad ogni fine.
