Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 41014/2023, udienza dell’11 luglio 2023, espone i parametri di ammissibilità allorché si presenti un’istanza di incidente probatorio per l’assunzione di testimonianze finalizzate ad un’eventuale istanza di revisione.
La richiesta di incidente probatorio, finalizzata alla assunzione della testimonianza che la difesa non abbia potuto raccogliere in vista della richiesta di revisione, trova riferimento normativo nel disposto di cui al secondo comma dell’art. 327-bis cod. proc. pen. e va rivolta al giudice della revisione, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in analogia a quanto previsto nell’art. 391-bis cod. proc. pen., commi 10 e 11, secondo cui il PM ed il giudice ivi indicati per il caso particolare (paradigmatico) della fase delle indagini preliminari si identificano in generale nel PM e nel giudice della fase cui l’indagine difensiva è funzionale.
Nel caso in esame, essa è quella (sia pure futura ed eventuale) della revisione del processo (così, Sez. 1, n. 15433 del 24/02/2010, Rv. 247239). Consegue a ciò che, ai sensi dell’art. 634 cod. proc. pen., la Corte di appello può dichiarare, anche d’ufficio, la inammissibilità dell’istanza, e, quindi, l’infondatezza della censura per il mancato previo “coinvolgimento” del PM.
Con riguardo all’ambito del controllo che compete alla Corte distrettuale, deve ritenersi che, diversamente da quanto lamentato, il giudice debba vagliare la rilevanza della deposizione rispetto ai presupposti della revisione.
Per un verso, si è, infatti, affermato che la richiesta, effettuata ai sensi dell’art. 391-bis, comma undicesimo, cod. proc. pen., e diretta a che il giudice proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza o all’esame della persona che abbia esercitato la facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione, non presuppone alcun automatismo, implicando una valutazione positiva del giudice circa la rilevanza ai fini investigativi delle circostanze in relazione alle quali si vuole che la persona sia sentita (Sez. 3, n. 1399 del 14/12/2011 (dep. 2012) Rv. 251645).
Sotto altro profilo, in tema di revisione, la Cassazione ha già chiarito che la valutazione preliminare circa l’ammissibilità della richiesta, quando abbia ad oggetto “prove nuove”, «implica la necessità di una comparazione tra le prove nuove e quelle già acquisite che deve ancorarsi alla realtà del caso concreto e che non può, quindi, prescindere dal rilievo di evidenti segni di inconferenza o inaffidabilità della prova nuova, purché, però, riscontrabili ictu oculi» (Sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014, Rv. 259779; Sez. 2, n. 49113 del 16/10/2013, Rv. 257496).
Più chiaramente, si è affermato che il giudice di merito, nel corso della fase preliminare, ha il limitato compito di valutare in astratto, e non in concreto, la sola idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare – ove eventualmente accertati – che il condannato, attraverso il riesame di tutte le prove, unitamente a quella “noviter producta“, debba essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen.; detta valutazione preliminare, tuttavia, pur operando sul piano astratto, riguarda pur sempre la capacità dimostrativa delle prove vecchie e nuove a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato e, quindi, concerne la stessa valutazione del successivo giudizio di revisione, pur senza gli approfondimenti richiesti in tale giudizio, dovendosi ritenere preclusa, in limine, una penetrante anticipazione dell’apprezzamento di merito, riservato, invece, al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti ( Sez. 5, n. 15403 del 07/03/2014, Rv. 260563).
Da queste premesse, discende la definizione del perimetro del giudizio di inammissibilità della richiesta di revisione per manifesta infondatezza, ai sensi dell’art. 634 cod. proc. pen., che potrà essere pronunciata solo quando «le ragioni poste a suo fondamento risultano, all’evidenza, inidonee a consentire una verifica circa l’esito del giudizio»; al contrario, è «del tutto estranea a tale preliminare apprezzamento, perché riservata alla fase del merito, la valutazione concernente l’effettiva capacità delle allegazioni difensive di travolgere il giudicato, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio» (Sez. 6, n. 18818 del 08/03/2013, Rv. 255477; conf. Sez. 2, n. 19648 del 03/02/2021, Rv. 281422).
Ora, nel caso di specie, come si è visto, viene in rilievo una richiesta di incidente probatorio in vista di un instaurando giudizio di revisione, in relazione alla quale l’ordinanza impugnata, dopo avere ritenuto possibile procedere con incidente probatorio all’escussione dei testimoni che la difesa indica come necessari per formare quella prova nuova sulla quale intende chiedere il giudizio di revisione, ha affrontato il tema della verifica dell’effettivo rispetto, nell’esercizio di tale facoltà, delle regole che più in generale presiedono alla valutazione delle richieste di revisione, e, ritenuta soddisfatta, per facta concludentia, la prima condizione, costituita dal rifiuto dei testimoni a rendere le dichiarazioni a loro richieste in sede di investigazioni difensive, ha, invece, considerato non soddisfatta l’ulteriore condizione, costituita dalla idoneità o non superfluità delle circostanze sulle quali i testimoni avrebbero dovuto essere escussi a determinare modificazioni sostanziali del quadro probatorio.
La Corte di appello ha proceduto, quindi, pur sempre sul piano astratto, prima alla verifica della ammissibilità della domanda introduttiva, secondo richiamati parametri normativi, e, poi, ancora in limine, alla verifica che le prove che si chiedeva di acquisire presentassero, ictu oculi, il carattere della decisività, che, nella prospettiva della instauranda revisione, è da intendersi quale determinante idoneità di produrre, in linea teorica, un ribaltamento del giudizio di condanna. In tal senso, risulta chiaro dal provvedimento impugnato che la Corte di appello ha ritenuto le testimonianze in questione “inidonee a consentire una verifica circa l’esito del giudizio“.
