Ricettazione ipotesi lieve 648 comma 2 c.p.: parametri per la configurabilità (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 2 con la sentenza numero 41129/2023 ha ricordato che in tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell’attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è particolarmente lieve, deve sempre escludersi la tenuità del fatto, mentre se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può procedersi alla verifica della sussistenza degli ulteriori elementi, desumibili dall’art. 133 cod. pen., che consentono di configurare l’attenuante “de qua”, e che va, al contrario, esclusa quando emergano elementi negativi, sia sotto il profilo strettamente obbiettivo (quale l’entità del profitto), sia sotto il profilo soggettivo della capacità a delinquere dell’agente.

Data la premessa la sentenza è viziata da una errata applicazione della legge penale, con particolare riguardo alla disposizione contenuta nel capoverso dell’art. 648 cod. pen. dal momento che, come pure correttamente premesso dal Tribunale, per ritenere l’ipotesi “lieve”, ivi contemplata, non rileva solo il valore economico della cosa ricettata, ma, tra gli altri indici, anche il complesso dei danni patrimoniali oggettivamente cagionati alla persona offesa dal reato come conseguenza diretta del fatto illecito e perciò ad esso riconducibili, la cui consistenza va apprezzata in termini oggettivi e nella globalità degli effetti (cfr., Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914 – 01 in cui le SS.UU. hanno affermato tale principio escludendo la ricorrenza dell’attenuante in una ipotesi di ricettazione di un blocchetto di assegni di conto corrente bancario, successivamente riempiti per un ammontare complessivo di circa quattro milioni di lire).

Anche recentemente, peraltro, la cassazione ha ribadito che non è configurabile l’attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità ove l’oggetto del reato sia costituito da carte di credito, in quanto il valore da considerare ai fini della valutazione del danno non è quello del supporto materiale, ma quello, non determinabile, derivante dalla potenziale utilizzabilità seriale dello strumento di pagamento (cfr., Sez. 2, n. 21790 del 13/04/2022, Rv. 283338 – 01; cfr., anche, Sez. 2, n. 14895 del 18/12/2019, Rv. 279194 – 01).

Più in generale, si è affermato che, in tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell’attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è esiguo, la tenuità deve essere sempre esclusa, mentre, se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può verificarsi la sussistenza degli ulteriori parametri di apprezzamento della circostanza desumibili all’art. 133 cod. pen., inerenti al profilo obbiettivo del fatto (l’entità del profitto) e a quello soggettivo della capacità a delinquere dell’agente (cfr., Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Rv. 283340 01; Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Rv. 258118 – 01).

E proprio sotto il profilo della capacità a delinquere il Tribunale ha omesso di considerare la personalità del reo al quale ha, anzi, riconosciuto la recidiva specifica e reiterata che era stata contestata; in tal modo, peraltro, commettendo un ulteriore errore di diritto avendo ritenuto la ipotesi “lieve” per poi aumentare la pena per la recidiva in luogo di procedere, come sarebbe stato necessario, alla comparazione tra la attenuante speciale e la aggravante soggettiva (cfr., sul punto, e tra le altre, Sez. 2, n. 25121 del 13/05/2021, Rv. 281675 – 01, in cui la Cassazione ha spiegato che l’ipotesi del fatto di speciale tenuità, non costituisce una autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante che deve essere inclusa nel giudizio di comparazione ex art. 69 cod. pen.; conf., Sez. 2, n. 1845 del 17/12/2013, Rv. 258479 – 01).