Parte civile, è inoppugnabile l’ordinanza dibattimentale che la esclude (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 17169/2023, udienza del 16 gennaio 2023, richiama l’orientamento consolidato espresso da Sez. U, n. 12 del 19/05/1999, Pediconi, per cui l’ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile è sempre e definitivamente inoppugnabile, mentre invece quella di inammissibilità o di rigetto della richiesta di esclusione è impugnabile, da parte dell’imputato, unitamente all’impugnazione della sentenza (Sez. 6, n. 2329 del 07/01/2015, Rv. 261860 – 01; Sez. 7, n. 10880 del 11/10/2012, dep. 2013, Rv. 255150 – 01). Infatti, osservano le Sezioni Unite, «il soggetto danneggiato, una volta estromesso dal processo, perde la qualità di parte e non è più legittimato ad impugnare l’eventuale sentenza assolutoria dell’imputato, che non contiene alcuna statuizione decisoria che lo riguardi in connessione con il provvedimento dibattimentale di esclusione. Questo – com’è stato efficacemente affermato in dottrina – non ha in realtà carattere meramente ordinatorio, ma chiude definitivamente il rapporto processuale civile davanti al giudice penale esaurendone gli effetti».

Le Sezioni Unite richiamavano la sentenza della Corte costituzionale, n. 166 del 1975, chiamata a pronunziarsi sulla conformità della previgente disciplina degli artt. 99, 100 e 190 c.p.p., nella parte in cui non consentivano l’impugnazione dell’ordinanza che respingeva la richiesta di costituzione di parte civile, per presunto contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, e che dichiarò non fondata la questione di legittimità costituzionale, sul duplice rilievo che “resta impregiudicato, per il danneggiato, l’esercizio dell’azione risarcitoria in sede civile”, mentre “un diverso sistema di attuazione del diritto di difesa, imperniato sull’immediata impugnabilità da parte del danneggiato dell’ordinanza che ne esclude la costituzione di parte civile, non sarebbe del resto realizzabile senza grave intralcio per la prosecuzione del processo penale, confliggendo con le esigenze di speditezza di questo”. Sez. U, Pediconi aggiungevano che secondo il nuovo codice di rito l’esclusione della parte civile non solo non pregiudica l’esercizio in sede civile dell’azione risarcitoria, ma per il relativo giudizio, in considerazione del carattere necessitato e non volontario dell'”esodo”, non opera il meccanismo di stasi previsto dall’art. 75.3 in attesa della conclusione del giudizio penale – art. 88 commi 2 e 3 -; con l’ulteriore conseguenza d’indubbio rilievo che, in questo caso, “… il processo civile proseguirà il suo corso senza essere in alcun modo influenzato dal processo penale …” (Relazione al Progetto preliminare, p. 173) e sarà quindi inapplicabile nei confronti del danneggiato l’efficacia vincolante dell’eventuale giudicato assolutorio – artt. 75, comma 2, e 652, comma 1, cod. proc. pen.