Atto abnorme: è tale il provvedimento del giudice dibattimentale che restituisce gli atti al PM sul presupposto errato della necessità dell’udienza preliminare (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 41158/2023, udienza del 6 ottobre 2023, afferma che è abnorme, sotto il profilo funzionale, perché determina una insuperabile stasi del processo, il provvedimento del giudice del dibattimento che, ritenendo erroneamente necessaria l’udienza preliminare per uno dei reati di cui all’art. 550 cod. proc. pen., disponga la restituzione degli atti al PM che abbia proceduto con le forme della citazione diretta a giudizio, non potendo quest’ultimo reiterare il medesimo decreto di citazione diretta, né procedere con una richiesta di rinvio a giudizio, forma non corretta in relazione al titolo del reato (Sez. 5, n. 38743 del 10/07/2019, Rv. 277638-01; Sez. 3, n. 8708 del 13/11/2013, Rv. 258685-01).

La giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che a fronte del provvedimento impugnato è impossibile reiterare il medesimo decreto di citazione diretta, né si potrebbe procedere con una richiesta di rinvio a giudizio da inoltrare al giudice dell’udienza preliminare (perché si tratterebbe di un esercizio dell’azione penale in forme non corrette, avuto riguardo al titolo di reato) (Sez. 6, n. 52160 del 16/11/2016, Rv. 268623- 01).

Richiamando, dunque, un costante indirizzo interpretativo, anche a Sezioni unite (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590-01), si deve ricordare che l’abnormità dell’atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l’atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non essendo estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo penale e l’impossibilità di proseguirlo. Tale principio trova applicazione anche nel caso di specie, in cui l’erronea retrocessione processuale operata dal Tribunale genera una stasi che non consente in nessun caso al pubblico ministero di procedere, perché egli non potrebbe contestare la forma aggravata, per come richiamata dal Tribunale monocratico, in quanto la stessa è inapplicabile ratione temporis al caso di specie, e non potrebbe conseguentemente presentare la richiesta di rinvio a giudizio previa udienza preliminare, vertendosi in una ipotesi in cui si procede mediante citazione diretta a giudizio ai sensi dell’art. 550 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 8708 del 13/11/2013, Rv. 258685-01). L’ordinanza impugnata deve essere, dunque, annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al tribunale per l’ulteriore corso del giudizio.