Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 41568/2023, udienza camerale del 13 settembre 2023, chiarisce, aderendo ad un consolidato orientamento, il criterio di attribuzione delle spese processuali nei procedimenti per riparazione di ingiusta detenzione.
In tema di spese processuali nell’ambito di un procedimento per la riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato (Sez. 3, n. 20904 del 11/01/2017, Rv. 270195 – 01).
Con la citata pronuncia si è specificato che, in tema di liquidazione delle spese, per la ipotesi di annullamento della sentenza, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, deve attenersi al principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio e al loro risultato, con la conseguenza che il criterio di individuazione della soccombenza, sulla base del quale va effettuata la statuizione delle spese, deve sempre essere unitario e globale e ciò anche nell’ipotesi in cui il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite, cosicché l’unitarietà e la globalità del suddetto criterio comporta che, in relazione all’esito finale della lite, il giudice deve individuare la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale è tenuto a provvedere sulle spese (Cass. civ., Sez. 3, n.17523 del 23/08/2011, Rv. 619214; Cass. civ., Sez. 2, n. 2634 del 07/02/2007, Rv. 594750).
Sotto altro profilo, va richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di regolamento delle spese del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione può essere disposta, oltre che nel caso della soccombenza reciproca, soltanto nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti nonché nelle analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e in quelle di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dalla norma del codice di procedura civile indicata (Sez. 3, n. 36339 del 27/06/2019, Rv. 277663 – 01) e che la liquidazione dell’indennizzo in misura inferiore a quella richiesta non integra un’ipotesi di accoglimento parziale della domanda e la conseguente soccombenza reciproca legittimante la compensazione delle spese di lite tra le parti (Sez. 4, n. 847 del 28/09/2021, Rv. 282597 – 01). Ed ancora, che nel procedimento di riparazione per l’ingiusta detenzione, la pubblica amministrazione che non si sia opposta alla richiesta della parte interessata non può essere condannata al rimborso delle spese processuali in suo favore, non potendo considerarsi in tutto o in parte soccombente ai sensi degli artt. 91 e 92 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 24020 del 24/05/2023, Rv. 284649 – 01).
