Corte costituzionale: illegittimo l’art. 69 comma 4 c.p. laddove vieta la prevalenza dell’attenuante di cui all’art. 648-ter.1, comma 2, c.p. (di Vincenzo Giglio e Riccardo Radi)

Si informano i lettori che con la sentenza n. 188/2023 (presidente Sciarra, redattore Viganò), depositata il 12 ottobre 2023 ed allegata alla fine del post, la Corte costituzionale, accogliendo una questione posta dal tribunale di Firenze, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 648-ter.1, secondo comma, cod. pen. – nella versione introdotta dall’art. 3, comma 3, della legge 15 dicembre 2014, n. 186 (Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio), e vigente fino alla sua sostituzione a opera dell’art. 1, comma 1, lettera f), numero 3), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 195, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale» – sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.