Politica e mafia: i vari possibili incroci e i conseguenti effetti giuridici (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 35888/2023, udienza del 7 marzo 2023, chiarisce il discrimine tra concorso esterno in associazione mafiosa e lo scambio elettorale politico-mafioso.

Se, in mancanza di dimostrazione dello stabile inserimento di un esponente politico in un determinato gruppo criminale, sussistono elementi per affermare che sulla base di un patto di scambio il politico abbia assicurato all’organizzazione il controllo di tutto o parte delle attività politiche amministrative una volta eletto, il fatto andrà ricondotto all’ipotesi di cui agli artt. 110, 416-bis cod. pen.

Ove manchi la prova della conclusione di un patto di tal genere nessuna delle ipotesi criminose riconducibili al delitto di partecipazione ad associazione mafiosa sarà configurabile fatta salva la possibilità di applicare la norma di cui all’art. 416-ter cod. pen. ove ne sussistano i presupposti.

La prova della partecipazione dell’esponente politico all’associazione di cui all’art. 416-bis cod. pen. pertanto, non può essere ravvisata nella sola esistenza di rapporti tra lo stesso ed esponenti anche di vertice dell’organizzazione criminale aventi ad oggetto fatti privi di illiceità poiché altrimenti l’area della punibilità del delitto citato verrebbe estesa anche al di fuori di condotte realmente partecipative e sintomo di un concreto e reale inserimento organico che sussiste solo in presenza della cosciente adesione al programma criminale indeterminato; i rapporti anche reiterati e le relazioni tra esponenti politici e membri dell’associazione criminale possono invece essere sintomo del patto di scambio richiamato dalla pronuncia Sezioni Unite Mannino e, quindi, in tal caso, proprio in virtù della predetta autorevole giurisprudenza, andrà accertato che al sostegno elettorale e politico da parte dell’organizzazione criminale sia seguita poi la contro prestazione sinallagmatica in capo all’esponente politico, altrimenti rimanendo provata solamente una frazione della condotta non idonea ad integrare neppure la responsabilità ex artt. 110-416-bis c.p.

Proprio in tal senso si è già espressa in passato la giurisprudenza di legittimità affermando che in tema di concorso esterno in associazione per delinquere di tipo mafioso, premesso che tale ipotesi, a differenza di quella costituita dalla partecipazione “organica”, si caratterizza per l’assenza di una compenetrazione strutturale e di un vincolo psicologico finalistico stabile e richiede, quindi, necessariamente, una concreta attività collaborativa idonea a contribuire al potenziamento, consolidamento o mantenimento in vita del sodalizio mafioso in correlazione a congiunturali esigenze del medesimo, deve ritenersi che, nel caso particolare di una relazione fra uomo politico e gruppo mafioso, non basti, per la sussistenza del concorso esterno, una mera vicinanza al detto gruppo od ai suoi esponenti, anche di spicco, e neppure la semplice accettazione del sostegno elettorale dell’organizzazione criminosa, ma sia necessario un vero patto in virtù del quale l’uomo politico, in cambio dell’appoggio elettorale, si impegni a sostenere le sorti della stessa organizzazione in un modo che, sin dall’inizio, sia idoneo a contribuire al suo rafforzamento o consolidamento. In tale ottica non appare necessaria, per la consumazione del reato, la concreta esecuzione delle prestazioni promesse anche se, il più delle volte, essa costituisce elemento prezioso per la dimostrazione del patto e della sua consistenza (Sez. 6, n. 2285 del 15/05/2000, Rv. 216815).

Detto altrimenti, la condotta di concorso esterno nell’associazione mafiosa, ritagliata su attività politico-amministrative del concorrente esterno, richiede la prova che sulla base di un patto di scambio il politico abbia assicurato all’organizzazione il controllo di tutto o parte delle attività politiche-amministrative una volta eletto. La sentenza rescindente è netta nell’affermare la necessità della prova della conclusione di un patto di tal genere, prova che non può essere ravvisata nella sola esistenza di rapporti tra lo stesso ed esponenti anche di vertice dell’organizzazione criminale aventi ad oggetto fatti privi di illiceità poiché altrimenti l’area della punibilità del delitto di cui agli artt. 110, 416-bis cod. pen. verrebbe estesa anche al di fuori di condotte realmente partecipative e sintomo di un concreto e reale inserimento organico che sussiste solo in presenza della cosciente adesione al programma criminale indeterminato. Tuttavia, in presenza di rapporti anche reiterati e di relazioni tra esponenti politici e membri dell’associazione criminale, l’analisi del giudice non può fermarsi alla superficie poiché anche tali rapporti possono essere sintomo del patto di scambio, sicché andrà accertato che al sostegno elettorale e politico da parte dell’organizzazione criminale sia seguita poi la contro prestazione sinallagmatica in capo all’esponente politico, altrimenti rimanendo provata solamente una frazione della condotta non idonea ad integrare neppure la responsabilità ex artt. 110-416-bis cod. pen.

Un accertamento complesso, dunque, in cui l’adempimento della promessa da parte del politico – irrilevante ai fini della consumazione del reato – assume rilievo ai fini della prova della esistenza del patto stesso.