Intercettazioni e brogliacci: quando la privacy può ledere il diritto di difesa (di Riccardo Radi)

La polizia giudiziaria ha la possibilità di decidere cosa è rilevante o irrilevante per le indagini a discapito della difesa ma sembra che vada bene così.

Il 10 ottobre è entrata in vigore la Legge n. 137 pubblicata sulla G.U. il 9 ottobre che ha convertito il d.l. n. 105/2023 (link Gazzetta Ufficiale).

Tra le novità introdotte c’è una nuova norma in tema di intercettazioni che prevede la mancata documentazione mediante i “brogliacci’ dei colloqui irrilevanti per l’indagine.

La norma è stata introdotta con il plauso di tutti che osannano il diritto alla riservatezza degli indagati ma non considerano che permettere alla polizia giudiziaria di decidere cosa documentare e cosa lasciare nell’oblio può determinare un vulnus alla difesa come acutamente sottolineato dal Prof. Adolfo Scalfati: “La conversione del dl n. 105/2023 introduce nuove norme in tema di intercettazioni. Tra queste, la mancata documentazione – attraverso i “brogliacci’ – di colloqui irrilevanti per l’indagine, fermo che tale rilevanza va valutata anche in chiave difensiva. Per quanto diretta a preservare la riservatezza, c’è un notevole rischio: l’apparato investigativo giudicherà cosa è utile e cosa no, sostituendosi persino alla difesa, peraltro, in una fase ancora fluida”.