Garantire l’effettività della difesa senza indugi o ritardi da parte del giudicante (di Riccardo Radi)

La cassazione con due recenti sentenze ci permette di esaminare due questioni di estremo interesse.

La prima è stata esaminata dalla cassazione sezione 2 con la sentenza numero 37875/2023 che ha stabilito che in caso di rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, il giudice, in assenza di nuova nomina fiduciaria, ha l’obbligo, a pena di nullità ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen., di designare tempestivamente un difensore di ufficio, onde evitare che all’imputato, in situazione di sostanziale minorata difesa, siano precluse, di fatto, scelte processuali soggette a termini perentori e consentire al difensore nominato di poter rendere edotto l’assistito innanzitutto della facoltà di indicare un nuovo difensore di fiducia.

Nel caso esaminato, il ricorrente, detenuto per altra causa, aveva potuto nominare un nuovo difensore di fiducia solo due giorni prima dell’udienza dinanzi alla Corte di appello, circostanza addebitabile anche al ritardo con cui il giudice, dopo aver preso atto della rinuncia al mandato da parte dell’originario difensore fiduciario, aveva nominato, ex art. 97, comma 1, cod. proc. pen., un difensore di ufficio.

Nella seconda sentenza presa in esame la cassazione sezione 5 con la sentenza 37438/2023 ha stabilito che la regolarità dell’iter processuale risulta irrimediabilmente compromessa dall’assenza della tempestiva nomina di un nuovo difensore dell’imputato ai sensi del primo comma dell’art. 97 cod. proc. pen., a seguito della rinuncia dell’originario difensore di fiducia.

La Suprema Corte ha evidenziato che allorché l’imputato sia rimasto privo del difensore, la nomina di un difensore di ufficio si impone: la sostituzione d’ufficio ex art. 97 comma 4 cod. proc. pen. costituisce un’eventualità episodica e temporanea, legata a specifiche contingenze (difensore immediatamente reperibile), ma non può tradursi in una situazione permanente con violazione dell’effettività del diritto di difesa.

La circostanza che nel caso del sostituto„ designato d’ufficio, non è applicabile la previsione dettata dall’art. 108 cod. proc. pen. relativa al termine a difesa, è un ulteriore riprova della temporaneità di quella sostituzione, a fronte della persistenza dell’incarico del difensore di fiducia o di ufficio (Corte cost. n. 450 del 1997, n. 162 de11998, n. 17 del 2006).

Si richiama sul punto la giurisprudenza della cassazione secondo la quale (Sez. 2, n. 46047 del 23/11/2021, Rv. 282324): “Il difensore nominato come sostituto del titolare non comparso ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen. non ha diritto alla concessione di un termine a difesa, che, invece, spetta a quello nominato a causa della cessazione definitiva dall’ufficio del precedente difensore per rinuncia, revoca, incompatibilità o abbandono del mandato“.

Nel caso di specie, dagli atti esaminati dal collegio in ragione del dedotto error in procedendo, invece, risulta che:

All’udienza del 20 ottobre 2015, a seguito della rinunzia al mandato difensivo del difensore di fiducia, avv. E. R., regolarmente comunicato al suo assistito, il Tribunale provvedeva a nominare ai sensi dell’art. 97 comma quarto cod. proc. pen., quale difensore prontamente reperibile l’avv. C.

Alle successive udienze (12 gennaio 2016, 23 febbraio 2016, 3 maggio 2016, 5 luglio 2016, 25 ottobre 2016, 10 gennaio 20:17, 2 marzo 2017), si susseguivano le nomine di diversi difensori di ufficio, tutti nominati ai sensi dell’art. 97 comma quarto cod. proc. pen.

Il ricorso a più sostituzioni d’ufficio ex art. 97 comma 4 cod. proc. pen. non può in alcun modo ritenersi equipollenti alla nomina di un difensore d’ufficio nominato ai sensi dell’art. 97 comma primo cod. proc. pen., con la conseguente violazione del diritto di difesa da intendersi quale nullità ai sensi dell’art. 178 comma primo lett. C) cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 47159 del 25/10/2022, Rv. 284024).

A fronte di un orientamento non univoco della giurisprudenza di legittimità, che talvolta si è espressa nel senso dell’insussistenza dell’obbligo, in quanto il difensore rinunciante è onerato della difesa fino alla nuova nomina (Sez. 3, n. 46435 del 13/09/2019, Rv. 277795; Sez. 5, n. 3094 del 19/11/2015, dep. 2016, Rv. 266052), e in altre occasioni ha invece rilevato che la nomina è dovuta a pena di nullità (Sez. 1, n. 39570 del 12/09/2019, Rv. 276872; Sez. 1, n. 16958 del 23/02/2018, Rv. 272603), a parere di questo collegio va ribadita la sussistenza dell’obbligo in una prospettiva sistematica, volta ad attribuire rilievo prioritario all’effettività della difesa.

Nel caso di rinuncia, sebbene l’efficacia della stessa si perfezioni nel momento in cui l’imputato disponga di un nuovo difensore e sia decorso il termine eventualmente richiesto, nondimeno si impone l’immediata nuova designazione, senza la quale la rinuncia sarebbe sempre e comunque tamquam non esset, a scapito dell’effettività della difesa, dovendosi per contro desumere proprio dagli artt. 107 e 108 che in caso di rinuncia debba aversi riguardo ad un nuovo difensore e che l’efficacia differita della rinuncia o della revoca non possa essere rimessa alla volontà del giudice, ma sia correlata all’esigenza di assicurare il fisiologico svolgimento del processo, in una prospettiva di limitata temporaneità del differimento dell’efficacia.

Alla luce di tale analisi deve dunque ritenersi che nel momento in cui ha notizia della rinuncia al mandato il Giudice deve provvedere alla nomina di un nuovo difensore, fermo restando che nelle more, fintantoché il nuovo difensore non abbia assunto il pieno esercizio dell’incarico e non sia decorso l’eventuale termine richiesto, risulta ancora efficace la nomina fiduciaria precedente.

Ma tale efficacia deve essere comunque temporanea e tale da assicurare l’effettività della difesa, con la conseguenza che la stessa postula la concomitante designazione del nuovo difensore, che non può dipendere da una libera opzione del Giudice.

Una volta intervenuta la nuova nomina e datosi corso alla fase destinata a sfociare nell’assunzione effettiva della difesa da parte del nuovo difensore, può aversi riguardo all’efficacia temporanea del mandato del difensore rinunciante.

Sulla scorta dei rilievi fin qui formulati deve prendersi atto del fatto che la fase processuale del giudizio di primo grado si è svolta in assenza della nomina di un nuovo difensore, a fronte della rinuncia di quello di fiducia tale da determinare la nullità del processo con restituzione degli atti al Tribunale competente.