Ingiusta detenzione a seguito di sentenza di non luogo a procedere: nessuno spazio per ipotizzare la colpa dell’istante (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione con la sentenza numero 40484 del 5 ottobre 2023 ha stabilito che in caso di sentenza di non luogo a procedere emessa sulla base dei medesimi elementi sottoposti al giudice della cautela, sul presupposto che essi non fossero sufficienti e idonei a sostenere l’accusa in giudizio nessuno spazio per alcun giudizio relativo al comportamento dell’istante può trovare ingresso nel giudizio di ingiusta detenzione.

In termini troncanti, infatti, assume rilievo il principio, reiteratamente ribadito dalla Suprema Corte (Sez. 4, n. 22103 del 21/03/2019, Rv. 276091-01; Sez. 4, n. 5452 del 11/01/2019, Rv. 275021-01; Sez. 4, n. 54042 del 09/11/2018, Rv. 274765-01; Sez. 4, n. 22806 del 06/02/2018, Rv. 272993-01) – in applicazione dell’insegnamento espresso dalle Sezioni unite con la sentenza Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D’Ambrosio, Rv. 247663-01 – per cui, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, l’aver dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave non opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto, qualora l’accertamento della insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura avvenga sulla base di una diversa valutazione dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare; in tale ipotesi, il giudice della riparazione non può neppure valutare – nemmeno al diverso fine della eventuale riduzione dell’entità dell’indennizzo – la condotta colposa lieve.

Ciò, all’evidenza, è quanto verificatosi nel caso di specie, essendo stata emessa dal G.U.P. sentenza di non luogo a procedere nei confronti dello N. sulla base dei medesimi elementi sottoposti all’esame del giudice della cautela, sul presupposto che essi non fossero sufficienti e idonei a sostenere l’accusa in giudizio.

In simili ipotesi, non vi può essere spazio per alcun giudizio relativo al comportamento dell’istante, eventualmente anche lievemente colposo, in quanto viene negata in radice l’efficienza causale della condotta dell’indagato sull’adozione della misura cautelare, da ritenere incompatibile con la riconosciuta autoreferenzialità dell’errore dell’Autorità giudiziaria.

Ne consegue, pertanto, il necessario annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello.