Attenuante del risarcimento del danno per lesioni o morte sul lavoro in caso di erogazione di somme da parte dell’INAIL (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 4 con la sentenza numero 38470/2023 ha chiarito che l’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen. non è configurabile in caso di erogazione di somme da parte dell’INAIL, in quanto tale prestazione non ha carattere risarcitorio, ma indennitario.
La Suprema Corte ha ricordato che in ordine alla richiesta di applicazione all’attenuante del risarcimento del danno va richiamato il principio affermato dalla cassazione Sez. 4 n. 6144 del 28/11/2017 Ud. (dep. 08/02/2018) Rv. 271969 – 01, secondo cui ai fini del riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen., in caso di risarcimento effettuato da parte di un soggetto diverso dall’imputato, non è sufficiente che tale soggetto abbia con l’imputato, ovvero con i suoi coobbligati solidali, rapporti contrattuali o personali che ne giustifichino l’intervento, ma è necessario che l’imputato manifesti una concreta e tempestiva volontà riparatoria, che abbia contribuito all’adempimento.
Fattispecie di lesioni colpose da incidente stradale in cui la Cassazione ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva escluso l’attenuante in questione, pur essendo intervenuto l’integrale risarcimento del danno ad opera della compagnia assicuratrice del veicolo alla cui guida si era posto l’imputato, ritenendo che le sollecitazioni operate dal suo difensore non fossero sufficienti a dimostrare che l’imputato avesse avuto conoscenza dell’intervento dell’assicuratore e manifestato la volontà di farlo proprio.
Inoltre l’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. non è configurabile in caso di erogazione di somme da parte dell’INAIL, perché tale prestazione non ha carattere risarcitorio ma indennitario (Sez. 4, n. 45806 del 27/06/2017 Ud. (dep. 05/10/2017) Rv. 271023 – 01).