Istanza ammissione gratuito patrocinio dal carcere senza allegazione documento di riconoscimento (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 4 con la sentenza numero 38009/2023 ha stabilito che è legittimo il provvedimento con cui il giudice respinge l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel caso in cui vi sia incertezza in ordine alle generalità dell’istante, essendo impedita per tale ragione la verifica sulle condizioni per l’ammissione al beneficio.

Nel caso esaminato il richiedente, cittadino italiano, non è stato identificato a mezzo di documento di identità, ma solo attraverso rilievi dattiloscopici, con attribuzione di un numero CUI o codice unico identificativo.

La Suprema Corte rileva che la questione involge il problema delle esatte generalità del richiedente e non quello della provenienza della richiesta dalla sua persona.

Con ordinanza del 20/12/2022 il Tribunale di Roma, ha rigettato il ricorso presentato da P. D. cittadino italiano, ristretto in carcere, avverso il decreto emesso in data 8/9/2021, con cui era rigettata la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per mancata allegazione di copia di un valido documento d’identità.

Nella ordinanza si legge che il P. D. non era mai stato identificato attraverso un documento d’identità neppure all’atto dell’ingresso in carcere.

La mancanza del documento, si assume, rende incerte le generalità del richiedente (“effettivamente l’imputato non ha allegato all’istanza copia di alcun documento di riconoscimento e sono rimaste sconosciute le sue esatte generalità anche all’esito dei rilievi foto-dattiloscopici; compulsato il fascicolo del dibattimento del processo. dai cui atti non risulta che il P.D. sia stato identificato a mezzo di un documento di identità ma solo mediante rilievi fotografici e dattiloscopici con attribuzione, all’esito, del Codice Unico Identificativo 0…)”

La Suprema Corte rileva che la questione involge il problema delle esatte generalità del richiedente e non quello della provenienza della richiesta dalla sua persona.

Il combinato disposto dagli artt. 123 cod. proc. pen. e 93 TU spese giustizia comporta che la dichiarazione proveniente dal detenuto si abbia per immediatamente comunicata all’A.G. senza necessità di autentica da parte del difensore, essendo il Direttore del carcere certo della identità di colui il quale propone la richiesta o avanza la dichiarazione.

Cosa diversa sono le generalità del richiedente, le quali, nel caso in esame non possono dirsi certe, come rimarcato dal giudice di merito.

Il ricorrente, infatti, non è mai stato identificato a mezzo di un documento d’identità, ma solo attraverso rilievi dattiloscopici, in seguito ai quali gli è stato attribuito un numero CUI.

Si attaglia dunque al caso in esame il condivisibile orientamento di legittimità, in base al quale: “È legittimo il provvedimento con cui il giudice respinge la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato qualora vi sia incertezza in ordine all’esattezza delle generalità dichiarate dall’interessato nell’istanza, in quanto la mancanza di certezza sulla sua identità impedisce di eseguire le verifiche sulle sue condizioni per l’ammissione al beneficio ai sensi degli artt. 96 commi secondo e terzo e 98 comma secondo del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115”.

Fattispecie in cui l’incertezza era stata riferita ai precedenti dattiloscopici dell’istante, dai quali emergevano diverse generalità, e al fatto che il medesimo aveva fornito false dichiarazioni in ordine al suo domicilio, così Sez. 4, n. 11792 del 10/02/2009, Rv. 243204.