Secondo Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 40720/2023, udienza dell’8 giugno 2023, l’interpretazione dell’art. 95 d.P.R. 115/2002 fornita dalla parte ricorrente, argomentata sulla scorta del raffronto tra detta disposizione e quella dell’art. 112 dello stesso testo normativo – secondo cui alla mancata comunicazione all’agenzia delle entrate delle variazioni reddituali intervenute negli anni successivi a quelli in cui era stata presentata la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato seguirebbe soltanto la revoca del beneficio e non la ipotesi di cui all’art. 95 d.P.R. cit.- è smentita dalla lettera della disposizione incriminatrice e dall’interpretazione fornita dal giudice di legittimità.
L’art. 95 sopra richiamato eleva a illecito penale non solo le falsità e le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione allegata alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ma anche quelle “nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste dall’art. 79 comma 1, lett. a), b), c) e d).
Orbene l’art.79, comma 1, lett. d), d.P.R. 115/2002 prevede espressamente che il richiedente si impegni “a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla data di presentazione dell’istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione“. Ricorre pertanto nella specie la ipotesi tipizzata dalla norma incriminatrice corrispondente alla omissione della comunicazione delle variazioni reddituali essenziali (risultanti dal capo di imputazione) in relazione agli anni di imposta 2015 e 2016.
D’altro canto la giurisprudenza di legittimità ha fornito una interpretazione del tutto coerente con la lettera della disposizione incriminatrice, laddove ha stabilito che il reato di cui all’art. 95 d.P.R. 115/2002 risulta integrato non da qualsiasi infedele attestazione, ma dalle dichiarazioni con le quali l’istante affermi, contrariamente al vero, di avere un reddito inferiore a quello fissato dalla legge come soglia di ammissibilità, ovvero neghi o nasconda mutamenti significativi del reddito dell’anno precedente, tali cioè da determinare il superamento di detta soglia (sez.4, n.40804 del 18/09/2008, Pecora, Rv.241327-01); ciò si è verificato nel caso in esame ove, all’esito degli accertamenti eseguiti dall’Agenzia delle Entrate, sono stati riscontrati redditi in capo ai componenti del nucleo familiare del superiori alla soglia prevista per potere accedere al beneficio.
All’uopo va infatti evidenziato come la falsità o l’incompletezza della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista dall’art. 79, comma 1, lett. c) d.P.R. n. 115 del 2002, non comportano, qualora i redditi effettivi non superino il limite di legge, la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che può essere disposta solo nelle ipotesi espressamente disciplinate dagli artt. 95 e 112 d.P.R. n. 115 del 2002 (SU n.14723 del 19/12/19 Pacino, 278871) in tal modo risultando graduate, per gravità, rilevanza e retroattività, le sanzioni della revoca dell’ammissione al beneficio rispettivamente disciplinate dall’art. 95 ultima parte d.P.R. 115/2002 e dall’art. 112 comma 1 lett. a) stesso d.P.R., in ipotesi di omessa comunicazione di variazioni dei limiti di reddito.
