Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 40481/2023, udienza del 27 settembre 2023, chiarisce il contenuto e i limiti della dimostrazione di non abbienza esigibile da chi chiede l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
La Corte costituzionale, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 76, comma 4-bis, D.P.R. n. 115 del 2002, ha chiarito che la presunzione secondo cui l’appartenente a organizzazioni criminali trae dalla attività delittuosa profitti sufficienti ad escluderlo dal patrocinio a spese dello Stato, contrasta con i principi costituzionali soltanto per il suo carattere assoluto e che l’introduzione, costituzionalmente obbligata, della prova contraria, non elimina dall’ordinamento tale presunzione. Ne consegue un’inversione dell’onere di documentare la ricorrenza dei presupposti reddituali per l’accesso al patrocinio, per cui spetta al richiedente dimostrare, con allegazioni adeguate, il suo stato di «non abbienza» e spetta al giudice verificare l’attendibilità di tali allegazioni.
In motivazione, la Corte costituzionale ha precisato che la prova contraria necessaria a far cadere la presunzione non può essere costituita da una semplice auto-certificazione dell’interessato (peraltro richiesta a tutti coloro che formulano istanza di accesso al beneficio), ma è necessario «che vengano indicati e documentati concreti elementi di fatto, dai quali possa desumersi in modo chiaro e univoco l’effettiva situazione economico-patrimoniale dell’imputato».
Si tratta di elementi di prova rispetto ai quali il giudice «avrà l’obbligo di condurre una valutazione rigorosa» avvalendosi degli strumenti di verifica che la legge mette a sua disposizione, «anche di quelli, particolarmente penetranti, indicati all’art. 96, comma 3, del D.P.R. n. 115 del 2002».
Analoghe considerazioni sono state espresse pure dalla successiva giurisprudenza di legittimità, che ha, ad esempio, affermato che spetta al richiedente dimostrare la sussistenza dello stato di «non abbienza», «non già con una semplice autocertificazione, ma con l’adeguata allegazione di concreti elementi di fatto, dai quali possa desumersi in modo chiaro ed univoco la […] effettiva situazione economica, che il giudice deve rigorosamente vagliare» (Sez. 4, n. 21230 del 14/03/2012, Rv. 252962-01).
Orbene, nel caso di specie il ricorrente ha documentato di essere detenuto da oltre venti anni – come, peraltro, noto all’Autorità giudiziaria procedente -; ha certificato i redditi percepiti nell’anno 2020; ha prodotto documentazione comprovante l’impossidenza di beni immobili o mobili registrati; ha riferito di essere l’unico componente del proprio nucleo familiare, rappresentando come, in ragione del suo prolungato stato detentivo, non potesse produrre nessuna specifica documentazione a sostegno; ha ricordato di avere collaborato con la giustizia, ma di non essere stato ammesso al programma di protezione, ragion per cui sarebbe venuta meno la presunzione per cui, quale appartenente ad organizzazioni criminali, avrebbe acquisito profitti illeciti sufficienti ad escluderlo dal patrocinio a spese dello Stato. Tale presunzione, inoltre, non può trovare adeguato fondamento nel fatto che il abbia riportato condanna per un’estorsione commessa nel mentre era detenuto, atteso che nella motivazione del provvedimento impugnato non vi è alcun riferimento alle modalità e circostanze del fatto e ai profitti che potrebbero esserne conseguiti, neppure venendo chiarito se quel reato fosse stato significativo di un persistente collegamento tra e le organizzazioni criminali per la partecipazione alle
quali è stato condannato.
A fronte di una simile situazione, appare corretta la doglianza con cui il ricorrente ha osservato che il giudice avrebbe potuto attivare i poteri officiosi riconosciutigli dall’art. 96, comma 3, D.P.R. n. 115 del 2002.
Il provvedimento impugnato, invece, si è limitato a constatare che, attesa la natura associativa dei reati per i quali ha riportato condanna, il CUD relativo ai redditi prodotti in carcere non assumerebbe rilevanza dimostrativa di una situazione di sofferenza finanziaria, poi aggiungendosi che l’istante non ha comunque dimostrato una sua effettiva situazione di non abbienza, «tenuto conto che l’istante nulla ha documentato e/o autocertificato con riferimento alla eventuale titolarità di altre utilità economiche, quali ad esempio beni finanziari (conti correnti, titoli, ecc.)».
Trattasi di considerazioni che ignorano l’autocertificazione allegata all’istanza, non valutano adeguatamente la produzione documentale dell’istante, finendo per chiedere a costui un quid pluris probatorio che, invero, rasenta l’imposizione nei suoi confronti di una “probatio diabolica” – come, in particolare, si verifica laddove gli si richiede la prova di fatti negativi -.
Ne consegue, quindi, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
