La cassazione sezione 2 con l’ordinanza 28170 del 6 ottobre 2023 ha ribadito che ancorché il giudizio non sia pervenuto all’apertura del dibattimento, essendosi arrestato ad una fase prodromica per l’accoglimento dell’eccezione preliminare sollevata dalla difesa dell’imputato, è purtuttavia evidente che la celebrazione di una udienza predibattimentali legittima la richiesta di compensi anche per la fase istruttoria o dibattimentale.
Il motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, n. 3, lett. c) del DM n. 55 del 2014.
La previsione contempla il diritto alla liquidazione dei compensi per le singole fasi, ed alla lett. c), prevede che si intende “per fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l’esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato”.
Ancorché il giudizio non sia pervenuto all’apertura del dibattimento, essendosi arrestato ad una fase prodromica per l’accoglimento dell’eccezione preliminare sollevata dalla difesa dell’imputato, è purtuttavia evidente che una udienza predibattimentali si è celebrata, il che legittima la richiesta di compensi anche per la fase istruttoria o dibattimentale.
L’uso della disgiuntiva “o” nella formulazione della lett. c) sopra riportata denota chiaramente come il diritto del difensore non sia correlato necessariamente alla effettiva celebrazione del dibattimento, ma ancor più risolutiva appare l’esemplificazione delle attività che legittimano il diritto al compenso, tra le quali si inscrive ogni attività procedimentale o processuale, anche di carattere preliminare, quale appunto quella sopra descritta.
Il ricorso è pertanto fondato e l’ordinanza impugnata deve quindi essere cassata.
