Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 40702/2023, udienza del 15 settembre 2023, ritiene configurabile il peculato d’uso per la condotta del dipendente di un ente pubblico che in orario d’ufficio e con le dotazioni informatiche dell’ente fa ricerche storiche e scariche migliaia di video e immagini di contenuto pornografico.
Vicenda giudiziaria
Il dipendente di una società pubblica è stato assolto in entrambi i gradi di merito dalla contestazione di peculato d’uso (art. 314, comma 2, cod. pen.) per “avere, quale responsabile dell’ufficio acquisti della anzidetta società, utilizzato sistematicamente, per circa quattro o cinque ora al giorno durante l’orario di servizio, la strumentazione informatica affidatagli, per svolgere ricerche, connettendosi a siti web per ricercare materiale utile per le sue pubblicazioni su tematiche storico militari: così omettendo di fatto di svolgere alcuna prestazione lavorativa, addossando all’ente di appartenenza le spese e i costi per effettuare tali ricerche in “internet”, avendo egli memorizzato sulla sua postazione
informatica 19 file su argomenti storico militari, 5.848 video e 1.329 file fotografici dal contenuto pornografico“.
Ricorso per cassazione
Il difensore della società, costituitasi parte civile, ricorre per cassazione deducendo plurimi motivi.
La decisione della Corte di cassazione
Si riporta il passaggio essenziale della motivazione.
Costituisce espressione di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità il principio in base al quale nel peculato d’uso non è configurabile il reato solo laddove l’uso episodico ed occasionale di un bene di servizio non abbia leso la funzionalità della pubblica amministrazione e non abbia causato un danno patrimoniale apprezzabile (in questo senso, tra le altre, Sez. 5, n. 37186 del 01/07/2019, Rv. 277004; Sez. 6, n. 23824 del 26/04/2019, Rv. 276070; e, con specifico riferimento all’uso per fini personali di un computer dell’ufficio, Sez. 6, n. 34524 del 02/07/2013, Rv. 255810).
Di tale criterio interpretativo la Corte di appello di non ha fatto buon governo: e ciò non solamente perché ha risposto in maniera logicamente censurabile alla doglianza relativa alla circostanza che l’impiego del computer per finalità personali e private da parte del fosse stato episodico ovvero occasionale.
Ma soprattutto perché – pur ammettendo di non poter escludere che la navigazione in “internet” da parte dell’imputato fosse avvenuta sulla base di un abbonamento con tariffa “flat”, dunque senza alcun reale aggravio di spesa per l’amministrazione – i giudici di secondo grado hanno negato in maniera ancora una volta apodittica che la condotta dell’imputato avesse arrecato un danno alla funzionalità dell’ufficio, dato che il predetto non aveva mai ricevuto alcuna lettera di richiamo. Così omettendo, però, di considerare che, proprio in ragione dell’accertate violazioni dei suoi doveri, l’imputato era stato licenziato dall’ente di appartenenza, e, dunque, mancando di valutare se quello smodato, perché
sistematico e prolungato, uso per ragioni personali del computer dell’ufficio, non avesse in concreto distolto l’interessato dalle proprie mansioni, determinando una effettiva lesione dell’operatività della pubblica amministrazione (così Sez. 6, n. 33991 del 16/06/2015, non mass.).
La sentenza impugnata va, dunque, annullata ai soli effetti civili ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen., con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
