Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 40504/2023, udienza del 9 giugno 2023, si occupa, nei termini che seguono, di un caso nel quale è stata contestata l’ipotesi contravvenzionale prevista dall’art. 5, lettera b), L. 283/1962 in conseguenza della detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione.
Imputazione
Si imputa alla ricorrente, titolare dell’esercizio commerciale all’insegna “di aver detenuto, per la somministrazione, 150,00 kg. di prodotti ittici in cattivo stato di conservazione in quanto conservati in ambienti e condizioni igieniche precari, arbitrariamente congelati e ricoperti di brina (si trattava, in particolare, di alimenti conservati in un pozzetto congelatore malfunzionante, in involucri di plastica non alimentari, non sigillati, a diretto contatto con il ghiaccio ed in assenza di etichettatura)“.
Chiarimenti delle Sezioni unite
Come correttamente ricordato dal tribunale, “ai fini della configurabilità della contravvenzione prevista dall’art. 5, lett. b, della legge 30 aprile 1962 n. 283, che vieta l’impiego nella produzione di alimenti, la vendita, la detenzione per la vendita, la somministrazione, o comunque la distribuzione per il consumo, di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, non è necessario che quest’ultimo si riferisca alle caratteristiche intrinseche di dette sostanze, ma è sufficiente che esso concerna le modalità estrinseche con cui si realizza, le quali devono uniformarsi alle prescrizioni normative, se sussistenti, ovvero, in caso contrario, a regole di comune esperienza” (Sez. U, n. 443 del 19/12/2001, Butti, Rv. 220716; Sez. 3, n. 16347 dell’11/01/2021, Rv. 281034).
Elemento oggettivo: sufficienza del congelamento del prodotto con modalità inappropriate
Di conseguenza, può integrare il reato di detenzione di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione anche il congelamento del prodotto effettuato in maniera inappropriata (Sez. 3, n. 15094 del 11/03/2010, Rv. 246970).
Non necessarie specifiche analisi di laboratorio e inammissibilità del motivo di ricorso che lamenti il loro mancato svolgimento
È stato, invero, a più riprese ribadito che, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 5, lett. b), della legge n. 283 del 1962, il cattivo stato di conservazione degli alimenti può essere accertato dal giudice di merito senza necessità di specifiche analisi di laboratorio, sulla base di dati obiettivi risultanti dalla documentazione relativa alla verifica (verbale ispettivo, documentazione fotografica, o altro) e dalle dichiarazioni dei verbalizzanti, ed è ravvisabile nel caso di evidente inosservanza di cautele igieniche e tecniche necessarie ad assicurare che le sostanze alimentari si mantengano in condizioni adeguate per la successiva somministrazione (Sez. 3, n. 2690 del 06/12/2019, dep. 2020, Rv. 278248 – 01; Sez. 3, n. 12346 del 04/03/2014, Rv. 258705 – 01; Sez. 3, n. 17009 del 26/02/2014, Rv. 259002 – D1, secondo cui l’accertamento del cattivo stato di conservazione degli alimenti non richiede necessariamente il prelevamento di campioni e l’analisi di laboratorio degli stessi, potendo essere sufficiente anche l’ispezione dei prodotti e la conseguente prova testimoniale; nello stesso senso, Sez. 6, n. 5076 del 23/01/2014, Rv. 259054 – 01; Sez. 3, n. 14250 del 21/03/2006, Rv. 234121 -01).
La ricorrente, allorquando deduce la necessità, a fini di prova, di analisi di laboratorio, da un lato propone una lettura della fattispecie incriminatrice in palese contrasto con l’orientamento assolutamente consolidato della giurisprudenza di legittimità, dall’altro introduce, a supporto di tale deduzione, elementi di fatto che, coerentemente con il mezzo di impugnazione prescelto, postulano la possibilità del giudice dell’impugnazione di accedere agli atti del fascicolo e di leggerne il contenuto, operazione, come noto, preclusa in sede di legittimità.
