Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 37825/2023, udienza del 22 giugno 2023, espone l’attuale orientamento interpretativo di legittimo attorno alla fattispecie di associazione finalizzata al narcotraffico e della relativa condotta di partecipazione.
Requisiti dell’associazione
Ai fini della configurabilità di un’associazione finalizzata al narcotraffico è necessario e sufficiente (cfr. Sez. 6, sent. n. 7387 del 3/12/2013, dep. 2014, Rv. 258796; Sez. 1, sent. n. 10758 del 18/02/2009, Rv. 242897):
a) che almeno tre persone siano tra loro vincolate da un patto associativo (sorto anche in modo informale e non contestuale) avente ad oggetto un programma criminoso nel settore degli stupefacenti, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali;
b) che il sodalizio abbia a disposizione, con sufficiente stabilità, risorse umane e materiali adeguate per una credibile attuazione del programma associativo;
c) che ciascun associato, a conoscenza quantomeno dei tratti essenziali del sodalizio, si metta stabilmente a disposizione di quest’ultimo.
Il reato associativo, specie con riferimento all’attività di procacciamento e spaccio di sostanze stupefacenti, non richiede comunque una struttura articolata e complessa, essendo sufficiente una struttura anche esile cui i compartecipi possano fare reciproco, anche tacito, affidamento (Cass., sez. 5, n. 11899/97, Rv. 209646). I giudici di merito hanno messo in risalto, in modo logico e coerente, gli elementi probatori acquisiti da cui è emersa l’esistenza e la stabilità del patto associativo e della struttura.
…Rilievo della “doppia conforme”
Va inoltre ricordato che, nel caso di specie, ci si trova davanti ad una ” doppia conforme”, per cui ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n.44418 del 16/07/2013, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011 Rv. 252615; Sez. 2, n. 5606 del 10/01/2007, Rv. 236181).
La sentenza impugnata, unitamente a quella di primo grado, richiama le plurime conversazioni telefoniche intercettate, minuziosamente citate, nonché le risultanze dei servizi di video ripresa, dalle quali emerge come il gruppo composto da tutti i coimputati fosse attivo non solo nel rifornimento continuativo dello stupefacente da immettere sul mercato che gestiva, ossia la piazza di spaccio di T., ma anche nella programmazione e nell’organizzazione dell’attività dei propri collaboratori, addetti allo smercio.
Condotta di partecipazione
Secondo principi ripetutamente sottolineati dalla giurisprudenza di legittimità, anche il coinvolgimento in un solo reato-fine può integrare l’elemento oggettivo della partecipazione, laddove le connotazioni della condotta dell’agente, consapevolmente servitosi dell’organizzazione per commettere il fatto, ne riveli, secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico in funzione delle dinamiche operative e della crescita criminale dell’associazione (Sez. 6, n. 1343 del 04/11/2015, Rv. 265890 – 01, Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019. Rv. 276701 – 06).
Nessun dubbio, dunque, sul ruolo del V., che esercitava con regolarità e stabilità la propria attività inserendosi nei turni di spaccio dell’associazione, era assoggettato agli ordini del B., collaborando anche nelle attività di occultamento delle sostanze destinate allo smercio, e assumendo dunque consapevolmente, un ruolo specifico all’interno del sodalizio criminale. E si deve infine sottolineare come il motivo di ricorso si sostanzia in una generica doglianza circa la insussistenza dei connotati tipici del reato associativo e dei requisiti di partecipazione all’associazione, senza affrontare i diffusi passaggi motivazionali della sentenza impugnata, con i quali mostra di non confrontarsi, se non per prospettare mere ricostruzioni alternative dei fatti.
È infatti consolidato il principio per cui la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito propone effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione è compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. Conclusivamente, una volta accertata la legittimità e la coerenza logica della sentenza impugnata, deve ritenersi che il ricorso, nel rappresentare l’inaffidabilità degli elementi posti a base della decisione di merito sotto il profilo della violazione dell’obbligo motivazionale, pone solo questioni che esorbitano dai limiti della critica al governo dei canoni di valutazione della prova, per tradursi nella prospettazione del fatto storico alternativa a quella fatta propria in modo argomentato dai giudicanti e nell’offerta di una diversa (e per il ricorrente più favorevole) valutazione delle emergenze processuali e del materiale probatorio (Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013, Rv. 258679; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, Rv. 259643).
