Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 39980/2023, udienza del 23 maggio 2023, chiarisce con argomentazioni condivisibili i parametri indispensabili per la concessione dell’attenuante del fatto di minore gravità in tema di violenza sessuale contemplata dall’art. 609-bis, comma 3, cod. pen.
Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del fatto di minore gravità, prevista dall’art. 609-bis, comma terzo, cod. pen., deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievi i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di questa, le caratteristiche psicologiche valutate in relazione all’età, così da potere ritenere che la libertà sessuale sia stata compressa in maniera non grave, così come il danno arrecato alla vittima anche in termini psichici (Sez. 3, n. 19336 del 27/03/2015, Rv. 263516; Sez. 3, n. 39445 del 01/07/2014, Rv. 260501; Sez. 3, n. 23913 del 14/05/2014, Rv. 259196; Sez. 3, n. 1057 del 19/12/2006, Rv. 236024; Sez. 3, n. 5002 del 07/11/2006, Rv. 235648; Sez. 3, n. 47730 del 28/10/2003).
Nel caso di specie, sono stati considerati elementi ostativi alla minore gravità: a) il fatto che l’imputato avesse chiuso il locale in modo da impedire alla vittima di scappare; b) la veemenza dell’atto; c) le manifestazioni di violenza contestuali e successive all’atto stesso, gratuite e ingiustificate.
Non sono accettabili le considerazioni difensive sull’inserimento dell’atto nel contesto di un rapporto libero, sui costumi della donna, sulla sua emancipazione, sulla sua decisione, liberamente presa, di incontrare l’amante in un luogo normalmente deputato ai loro incontri clandestini.
Si tratta di deduzioni irricevibili che non trovano alcun riscontro nella giurisprudenza di legittimità e che sottendono un giudizio morale nei confronti della vittima di violenza sessuale del tutto estraneo alla struttura oggettiva della circostanza attenuante che deve essere rigidamente ancorata al fatto e/o alle condizioni psico-fisiche della persona offesa, non alla sua vita anteatta.
Valorizzare l’emancipazione e la libertà sessuale della persona offesa vittima di violenza sessuale costituisce un modo, nemmeno tanto elegante, oltre che giuridicamente abnorme, per allontanare dalla fattispecie di reato l’unico vero protagonista della vicenda, il suo autore, nei cui soli confronti deve essere apprezzata la consapevolezza del consenso all’atto e le conseguenze della sua mancanza in termini di danno psicologico e gravità della compressione della libertà sessuale altrui.
Seguendo l’assurdo ragionamento dell’imputato, la circostanza attenuante della minore gravità dovrebbe essere riconosciuta in modo automatico persino in caso di violenza sessuale consumata ai danni del coniuge non consenziente per il sol fatto che in precedenza aveva sempre acconsentito ai rapporti sessuali, eliminando con un sol colpo le devastanti conseguenze che il fatto potrebbe aver causato e gli unici indici che devono presiedere alla valutazione della minore gravità del reato.
