Intercettazioni e trascrizioni: una terra di nessuno dove un punto o una virgola possono salvare una vita (di Riccardo Radi)

Registrare una conversazione e non disperdere o fraintendere il suo reale contenuto nella trascrizione del parlato è il tema che segna la vita processuale di molte persone.

Oggi in Italia i trascrittori godono di una libertà eccessiva in assenza di una regolamentazione di dettaglio della loro attività che peraltro sono sminuite e depotenziate dalla giurisprudenza, tanto che sulla questione più volte la cassazione ha ribadito che gli agenti di P.G. possono testimoniare sul contenuto di quanto ascoltato.

Il contenuto delle conversazioni intercettate può essere provato anche mediante deposizione testimoniale, non essendo necessaria la trascrizione delle registrazioni nelle forme della perizia, atteso che la prova è costituita dalla bobina – cassetta o supporto digitale, che l’art. 271, comma 1, c.p.p., non richiama la previsione dell’art. 268, comma 7, c.p.p., tra le disposizioni la cui inosservanza determina l’inutilizzabilità e che la mancata trascrizione non è espressamente prevista né come causa di nullità, né è riconducibile alle ipotesi di nullità di ordine generale tipizzate dall’art. 178 c.p.p.

Questo è l’incipit della sentenza della cassazione sezione 1 n. 41632 del 3 maggio 2019 (fra le altre, Sez. 1, n. 41632 del 03/05/2019, Rv. 277139; Sez. 1, n. 25806 del 20/02/2014, Rv. 259675; Sez. 2, n. 13463 del 26/02/ 2013, , Rv. 254910; in senso conforme, Sez. 1, n. 12082 del 6/10/ 2000, Rv. 217345, successivamente confermata da Sez. 2, n. 43606 del 10/10/2003, Rv. 227676).

Ritenere che il contenuto delle intercettazioni possa essere provato con la testimonianza della polizia giudiziaria è una pericolosa deriva.

D’altronde per la cassazione “La trascrizione della intercettazione costituisce una mera trasposizione grafica del loro contenuto” Cassazione penale, sez. VI, 28 marzo 2018 n. 24744 e Cassazione penale sez. VI, 15 marzo 2016 rv. 266775.

La preoccupante semplificazione continua: “La trascrizione delle registrazioni telefoniche si esaurisce in una serie di operazioni di carattere materiale, per le quali non sarebbe necessaria l’acquisizione di alcun contributo tecnico-scientifico” Cassazione penale sez. VI, 20 ottobre 2015, n. 3027, Rv 266497.

Si è sottolineato come non sia inclusa, tra le cause di inutilizzabilità delle conversazioni intercettate, la mancata effettuazione della trascrizione delle registrazioni con le forme della perizia ed in tal senso si pone l’accento sul fatto che, da un lato, la prova è costituita dalle cassette o bobine contenenti le registrazioni e, dall’altro, che la trascrizione in forme diverse dalla perizia non è espressamente prevista né come causa di inutilizzabilità, né come causa di nullità. Si afferma che la trascrizione delle intercettazioni telefoniche non costituisce prova o fonte di prova, ma solo “un’operazione rappresentativa in forma grafica del contenuto di prove acquisite mediante la registrazione fonica”, della quale si può far eseguire la trasposizione su nastro magnetico, sicché la mancata esecuzione della trascrizione nelle indagini preliminari, senza che le parti la richiedano, non comporta la nullità, né l’inutilizzabilità delle conversazioni intercettate (in tal senso, Sez. 5, n. 47270 del 15/07/2019, Rv. 277649; Sez. 6, n. 3027 del 20/10/2015, Rv. 266497; Sez. 6, n. 10890 del 22/11/ 2005, dep. 2006, Rv. 234103; Sez. 1, n. 43725 del 4/10/2011, Rv. 251475; Sez. 1, n. 7342 del 6/02/2007, Rv. 236361).

Così la Suprema Corte liquida la problematica della certezza della genuinità di una trascrizione.

Questo è lo stato dell’arte e in questo contesto segnaliamo l’importanza fondamentale che il trascrittore sia in grado di riportare fedelmente le pause, i cambi di intonazione i silenzi degli interlocutori registrati perché senza di essi il dato trascritto è falsato.

L’interpunzione è il sistema e il modo di separare in un testo scritto i periodi e i vari elementi della proposizione con segni convenzionali (segni d’i.), per rendere più chiaro il senso, indicare le pause e le inflessioni della voce, dar rilievo alle singole parti.

È detta anche punteggiatura.

Bene, per comprendere cosa significhi l’effettiva comprensione e trascrizione di una intercettazione riteniamo indicativo riportare fedelmente le parole di un perito chiamato ad un compito molto delicato in un caso di revisione di una condanna all’ergastolo.

Ci sono delle intercettazioni ambientali che sono state trascritte in maniera poco convincente, in ben due elaborati peritali, e la Corte di appello affida una perizia che sarà decisiva per la vita di un uomo che dal carcere proclama la sua innocenza da decenni.

Quest’uomo è Beniamino Zuncheddu e la prova che ha condotto all’ergastolo Zuncheddu non è solida ed anzi emerge che l’unico teste oculare della vicenda potrebbe non aver detto la verità.

Luigi Pinna (il teste oculare), convocato in Procura, viene intercettato in auto e nelle conversazioni con la moglie che lo accompagna mentre dice: “volevano che io dicessi … volevano che io dicessi per forza che Marieddu mi ha mostrato una foto prima … non capisci: volevano che io dicessi per forza quello. Quello è accaduto!

E loro lo hanno ben capito che è così, la verità”.

Il passo è così drammaticamente esplicito che risulta inutile ogni commento o parafrasi.

Un’altra frase di Pinna sembrerebbe suggerire la stessa conclusione: “sulla questione che … che inizialmente ho detto che … laa … la calzamaglia …. Non se la sono bevuta”.

Questa volta, grazie al perito i silenzi, le pause e le intonazioni non sono scomparse sulla carta me risulta emblematico che tutto questo non è stato colto dal giudicante che si rivolge al perito.

Questo il testo del confronto tra il perito e il giudice:

PERITO DOTT. G. – Però Consigliera A., il fatto che io nell’ascoltare e riascoltare quella frase, abbia ritenuto, deciso di separare con un segno di interpunzione forte, significa che a me, il mio orecchio, Giudice A., è stato guidato dall’intonazione particolare, cioè ogni frase, Signori Giudici, è data sia dal segnale sonoro, cioè dall’insieme di suoni con i quali noi formiamo la catena di parole, che ci portano poi a esprimere i nostri concetti, ma un ruolo altrettanto centrale è svolto dai cosiddetti “tratti sopra segmentali” che tradotto fuori dalla scientificità significa “le curve prosodico intonazionali”, le intonazioni, che conferiscono al pare dei suoni di qualunque lingua, sono portatori di significato e conferiscono un significato particolare, allora è vero che c’è l’adiacenza, la vicinanza dei due “cussu cussu”, ma nel primo caso il “cussu” è attribuibile alla frase che volevano che lui per forza dicesse, seguito da una pausa… io non l’ho quantificata, ma è facilmente quantificabile addirittura, che mi porta a me Trascrittore, a metterci il punto, perché il Signor P. dice “cosa succede?” cioè quello che è realmente accaduto, non so se sono riuscito a spiegarmi.

GIUDICE CONSIGLIERE DOTT.SSA A. – No, no, si è spiegato, vuol dire che però una piccola parte interpretativa c’è insomma, alla fine della fiera, perché purtroppo l’ascolto comporta questo, ahimè!

PERITO DOTT. G. – E’ così, è normale Consigliera. Guardi, io mi permetto… apro una brevissima parentesi, di dissentire profondamente dai Signori Giudici della Corte di Cassazione, che in più di una sentenza hanno… mi passi il termine basso, liquidato l’attività dei Periti Trascrittori Traduttori, come una mera attività di tipo meccanico, vedono quasi un rango di persona addetta alla dattiloscrittura, che sente “tavolo scrive tavolo”, sente “pioggia” e scrive “pioggia”, non è così Signori Giudici, è inevitabile che nell’attività di ascolto e di trasposizione dell’oralità alla scrittura di un eloquio, ci sia anche insita, a prescindere poi dalla traduzione in lingua italiana, un’attività di interpretazione e guai se mancasse, io le sottolineo guai se mancasse, perché altrimenti io le restituirei, Consigliera A. e Presidente M., un semplice flusso di parole con una catena interminabile di parole per loro, Giudice, per chiunque incomprensibile.

Io potrei essere anche fedele, ma se io non usassi i segni di interpunzione assegnando anche attraverso i segni di interpunzione parole portatore di significato, io non adempirei al mio compito, non svolgere bene il mio lavoro, ecco perché mi permetto di dire che rimango davvero esterrefatto quando sento i loro colleghi, Giudici della Cassazione, trasformare questa attività, che è delicatissima e che presuppone una conoscenza approfondita non tanto della lingua, ma anche della cultura delle due lingue da cui dobbiamo partire e la lingua alla quale dobbiamo arrivare, ecco presuppone una attività di interpretazione già della sola trasposizione dall’oralità alla scrittura, quindi se mi chiede Giudice “eh, ma lei ci ha messo un punto, per me sono due cussu consecutivi”, bè, io le dico di sì, ma lì se noi andiamo ad ascoltare l’eloquio del Signor P., è chiarissima questa distinzione, l’ho creata io nel trascrivere? Sì l’ho creata io, perché l’ho sentita.

PRESIDENTE – Va bene, è stato chiarissimo. Avvocato c’è altro?

La lettura rende chiaro in punto nevralgico della questione è necessario un cambio di passo che renda consapevoli avvocati, giudici e trascrittori che le trascrizioni delle intercettazioni nascondono mille insidie e tanti possibili errori giudiziari e riportare fedelmente i silenzi, le intonazioni e i punti e le virgole non è una “interpretazione” ma è quello che è avvenuto tra gli interlocutori intercettati.