Recidiva contestata in modo cumulativo: casi e limiti (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 38714/2023, udienza del 12 settembre 2023, chiarisce le corrette modalità di contestazione della recidiva.

La giurisprudenza prevalente ha affermato che la recidiva sia una circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole e, come tale, ove contestata in calce a più imputazioni, debba intendersi riferita a ciascuna di esse, salvo che si tratti di reati di diversa indole ovvero commessi in date diverse (Sez. 2, n. 22966 del 09/03/2021, Rv. 281456 – 01; Sez. 2, n. 3662 del 21/01/2016, Rv. 265782 – 01; Sez. 2, n. 56688 del 13/12/2017, Rv. 272146 – 01).

A tale indirizzo se ne contrappone altro, più rigoroso, secondo cui la recidiva deve aver formato oggetto di precisa contestazione con puntuale riferimento al singolo reato cui viene riferita dal giudice. La Corte ha, infatti, ritenuto non applicabile la recidiva per un reato diverso da quello in relazione al quale era stata formalmente contestata, escludendo, altresì, che la stessa potesse intendersi riferita a ciascuna delle imputazioni, non essendo stata contestata in calce alle stesse (Sez. 3, n. 51070 del 07/06/2017, Rv. 271880 – 01; Sez. 6, n. 5075 del 9/01/2014, Rv. 258046).

Sul punto il collegio riafferma (a) che la recidiva è una circostanza aggravante, di tipo soggettivo che attiene alla persona del colpevole; (b) che la stessa «non può essere considerata unicamente come espressione di uno status soggettivo del reo, delineato dai suoi precedenti penali.

La necessità del presupposto sostanziale di maggiore colpevolezza e pericolosità, del quale il nuovo delitto sia sintomatico, collega invece la recidiva anche ad un dato fattuale, ossia tale nuovo delitto nelle sue oggettive caratteristiche» (Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023 Sabbatini, Rv. 284878 – 01).

Tale configurazione dell’aggravante, strutturata come circostanza di tipo soggettivo, concretamente correlata all’incidenza del “nuovo” reato sulla valutazione di accrescimento della colpevolezza e pericolosità, induce a ritenere che la contestazione effettuata in modo “cumulativo”, in calce alle varie imputazioni, sia legittima solo quando le condotte descritte siano strettamente collegate, ovvero (a) quando i reati sono consumati in concorso formale, (b) o quando, pur essendo in concorso materiale, siano commessi nella “stessa data” e riconducibili ad una matrice omogenea, ovvero siano della “stessa indole”.