Lieve entità ex art. 73 comma 5 Dpr 309/90 e attenuanti generiche: ai fini del riconoscimento possono essere valutati gli stessi elementi (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 3 con la sentenza numero 39126/2023 ha ricordato che in tema di detenzione e spaccio di stupefacenti, gli stessi elementi valutati per la qualificazione del fatto come di lieve entità ai sensi dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, possono essere considerati ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche senza violare il principio del “ne bis in idem” sostanziale.
La Suprema Corte sottolinea che il “ne bis in idem” sostanziale non si applica quando l’elemento comune di valutazione non sia ritenuto assorbente rispetto agli altri elementi e influisce su diversi aspetti del giudizio (Sez.3, n. 31832 del 04/05/2018, Rv.273763 – 01).
Nel caso esaminato, tuttavia, la Corte di appello ha fondato il diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche anche sull’assenza di elementi valutabili positivamente, risultando la confessione non espressiva di effettiva resipiscenza perché determinata dalla sorpresa nella flagranza di reato.
Va ricordato che secondo la costante giurisprudenza della cassazione l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche, oggetto di un giudizio di fatto, non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola; l’obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica, infatti, la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Rv. 195339; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Rv. 242419; sez. 2, n. 38383 del 10.7.2009, Rv. 245241; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610).
Ed è stato affermato, con riferimento alla confessione, che è legittimo il diniego delle circostanze attenuanti generiche motivato con l’esplicita valorizzazione negativa dell’ammissione di colpevolezza, in quanto dettata da intenti utilitaristici e non da effettiva resipiscenza, come quando essa sia contrastata da altri specifici elementi di disvalore emergenti dagli atti o si sostanzi nel prendere atto della ineluttabilità probatoria dell’accusa ovvero sia volta esclusivamente all’utilitaristica attesa della riduzione della pena (Sez. 1, n. 35703 del 05/04/2017, Rv. 271454 – 01; Sez. 1, n. 42208 del 21/03/2017, Rv.271224 – 01).