Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 38713, udienza del 12 settembre 2023, ricorda che il codice di rito consente che la valutazione in ordine alla completezza del compendio probatorio sia autonomamente effettuata dai giudici dei due gradi di merito: pertanto la Corte d’appello può ritenere necessario accrescere il compendio probatorio attraverso la rinnovazione di prove, che le parti allegano come decisive, anche se analoga richiesta di integrazione sia già stata avanzata, e respinta, in primo grado.
Gli strumenti di integrazione probatoria, previsti rispettivamente dall’art. 507 e dall’art. 603 del codice di rito – che consentono anche l’esercizio di poteri ufficiosi – non sono, cioè, “collegati”, dato che al giudice di ogni grado è lasciata la possibilità di valutare la completezza della provvista probatoria disponibile.
Il che impedisce di ritenere che la mancata impugnazione del provvedimento di rigetto della richiesta di integrazione, presentata ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen., precluda la successiva richiesta di rinnovazione del dibattimento in appello.
