Ricettazione: per l’individuazione del momento consumativo vige il principio del “favor rei” (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 2 con la sentenza numero 39512 depositata il 28 settembre 2023 ha stabilito che nel reato di ricettazione in caso di mancanza di prova certa sulla data di consumazione l’onere di provare con precisione la data di commissione spetta all’accusa e comunque vige la regola del “favor rei”.
La Suprema Corte rammenta che il reato di ricettazione è un reato istantaneo, che si consuma allorché l’agente riceve le cose di provenienza delittuosa, sicché nessun rilievo può essere attribuito al momento in cui le stesse cose vengano rinvenute in suo possesso (Sez. 2, n. 26106 del 21/03/2019, Rv. 276057-01; Sez. 2, n. 42423 del 22/10/2009, Rv. 244854-01; Sez. 2, n. 1312 del 23/01/1997, Rv. 207124-01).
Con riguardo alla prova della data di consumazione del reato, la cassazione ha affermato, in generale, che, in tema di prescrizione, l’onere di provare con precisione la data di commissione del reato non grava sull’imputato ma sull’accusa, con la conseguenza che, in mancanza di prova certa sulla data di consumazione, il termine di decorrenza va computato secondo il maggior vantaggio per l’imputato e il reato va ritenuto consumato alla data più risalente (Sez. 6, n. 25927 del 13/05/2021, P., Rv. 281535-01; Sez. 2, n. 35662 del 16/05/2014, Rv. 259983-01).
Con specifico riguardo al reato di ricettazione, la Corte di cassazione ha avuto poi modo di chiarire che, ai fini del calcolo del termine di prescrizione relativo a tale reato, nell’ipotesi in cui manchi prova certa della data di acquisizione del bene da parte dell’imputato, il momento consumativo del reato deve essere individuato, in applicazione del principio del favor rei, in prossimità della data di commissione del reato presupposto (Sez. 2, n. 44322 del 15/10/2021, Rv. 282307-01, relativa anche alla ricettazione di un assegno; Sez. 2, n. 31946 del 09/06/2016, Rv. 267480-01; Sez. 2, n. 5132 del 20/01/2010, Rv. 246287- 01).
Venendo all’applicazione di tali principi al caso in esame, si deve rilevare che il capo d’imputazione indica in realtà la data di accertamento (il 29 giugno 2013, quando l’assegno ricettato fu consegnato dall’imputato alla persona offesa dal reato di tentata truffa S.S.) del reato di ricettazione attribuito allo S., ma non indica, in effetti, la data di consumazione di tale reato.
Né le sentenze di merito l’hanno accertata (avendo la Corte d’appello mostrato di ritenere, senza tuttavia spiegare in alcun modo il perché, che il reato si fosse consumato il 20 giugno 2013).
Pertanto, l’unico dato temporale al quale è possibile fare riferimento è quello di commissione del reato presupposto, che il capo d’imputazione indica essere stato commesso tra il 31 gennaio 2012 e il 10 febbraio 2012.
Quindi, sulla base dei principi di diritto che si sono rammentati, è in prossimità della data di commissione di detto reato presupposto che, in ossequio al principio del favor rei, deve essere collocato il momento consumativo della ricettazione.
Ne consegue che, in assenza di cause di sospensione del corso della prescrizione, il termine decennale (stante l’esistenza di atti interruttivi) di prescrizione del reato risulta maturato il 10 febbraio 2022, prima, perciò, della pronuncia dell’impugnata sentenza della Corte d’appello.