Nullità anticipata per abrogazione posticipata: è la creatività, bellezza! (di Riccardo Radi)

Un Gup con una sua ordinanza ha reso palpabile cosa significhi giurisprudenza creativa introducendo nel codice di procedura penale una nuova causa di nullità.

La cassazione sezione 3 con la sentenza numero 39205/2023 ha stabilito che la decisione del G.U.P., nell’invocare una causa di nullità non prevista dall’ordinamento (ovvero una sorta di nullità anticipata per abrogazione posticipata), ha oggettivamente determinato una indebita stasi processuale, risultando applicabile alla vicenda in esame il principio dell’atto abnorme.

Nel ricorso in cassazione della Procura si legge: “il G.U.P. avrebbe introdotto nel codice di procedura penale una nuova causa di nullità in violazione del principio di tassatività di cui all’art. 177 cod. proc. peri., ovvero la “nullità anticipata per abrogazione posticipata”, provocando l’indebita regressione dell’azione penale”.

Fatto

Il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 9 marzo 2023, con la quale il G.U.P. aveva disposto la restituzione al P.M. degli atti relativi al procedimento penale a carico di M. F., indagata del reato ex art. 7 commi 1 e 2 del decreto legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019, avendo il G.U.P. rilevato che la norma incriminatrice era stata abrogata a far data dal 1° gennaio 2024 dall’art. 1, comma 318, della legge n. 197 del 2022, precisando tuttavia che il fatto poteva eventualmente integrare diverse fattispecie di reato, che dovevano essere più compiutamente articolate dal P.M.

Decisione

La cassazione ha stabilito che la declaratoria di nullità della richiesta di rinvio a giudizio resa dal G.U.P. costituisca un atto abnorme.

Sul punto deve innanzitutto richiamarsi la consolidata affermazione della giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Sez. Un., n. 10728 del 16/12/2021, dep. 2022, Rv. 282807, Sez. Un. n. 40984 del 22/03/2018, Rv. 273581; Sez. Un., n. 25957 del 26/03/2009, Rv. 243590, Sez. Un., n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Rv. 215094 e Sez. Un., n. 17 del 10/12/1997, dep. 1998, Rv. 209603), secondo cui è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite.

In tal senso è stato chiarito che l’abnormità dell’atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l’atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo.

In definitiva, l’atto può essere dichiarato abnorme quando concorrano almeno i seguenti requisiti:

a) sia affetto da un vizio per il quale non sono previste cause di nullità o inutilizzabilità;

b) non sia altrimenti impugnabile;

c) non sia inquadrabile nella struttura procedimentale prevista dall’ordinamento, ovvero determini una stasi processuale non altrimenti superabile, con la precisazione che, alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, è configurabile il vizio dell’abnormità in ogni fattispecie di indebita regressione del procedimento in grado di alterarne l’ordinata sequenza logico-cronologica.

Orbene, tali caratteristiche sono ravvisabili nel caso di specie.

Ed invero il G.U.P. ha dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio non perché ha ravvisato un vizio del capo di imputazione rispetto al contenuto descrittivo della condotta contestata o della norma incriminatrice richiamata, ma solo perché ha preso atto dell’abrogazione differita nella fattispecie ascritta (prevista a partire dal 10gennaio 2024 per effetto dell’art. 1, comma 318, della legge n. 197 del 2022), circostanza questa che, tuttavia, non avrebbe consentito alcuna declaratoria di nullità, posto che la contestazione era stata ritualmente elevata secondo una norma in quel momento vigente e applicabile.

Peraltro, a parte il fatto che la previsione di un’abrogazione differita di diversi mesi non esclude affatto la possibilità che il legislatore riveda quell’abrogazione, deve osservarsi che, ove pure l’abrogazione della norma incriminatrice fosse stata a effetto immediato, il G.U.P. non avrebbe potuto dichiarare comunque la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, ma avrebbe dovuto o pronunciare sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, o avrebbe dovuto emettere il decreto che dispone il giudizio, nel caso in cui, come sembra nel caso di specie, avesse ritenuto persistente il rilievo penale della condotta, pur sussumendolo in un’altra fattispecie incriminatrice, restando di competenza del giudice la corretta definizione giuridica del fatto.

La decisione del G.U.P., dunque, nell’invocare una causa di nullità non prevista dall’ordinamento (ovvero una sorta di nullità anticipata per abrogazione posticipata, per usare l’efficace espressione che si legge nel ricorso), ha oggettivamente determinato una indebita stasi processuale, risultando applicabile alla vicenda in esame il principio elaborato da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 35862 del 30/09/2002, Rv. 222922), secondo cui è abnorme, perché determina una indebita regressione del procedimento, il provvedimento del giudice del dibattimento il quale, nel dichiarare la nullità del decreto di citazione a giudizio, abbia rimesso gli atti al P.M. per la riformulazione di alcuni capi di imputazione in seguito alla modifica delle disposizioni penali che avevano previsto per quel reato sanzioni più severe, ciò in quanto la sopravvenienza di nuove disposizioni di legge, modificative del trattamento penale del fatto contestato, è irrilevante ai fini della validità della contestazione contenuta nel decreto di citazione a giudizio, posto che spetta al giudice, nei limiti della propria competenza, la corretta qualificazione giuridica del fatto contestato, applicando, se del caso, i principi di diritto penale intertemporale dettati dall’art. 2 cod. pen. 4.

Alla stregua delle considerazioni svolte e in sintonia con le conclusioni del Procuratore generale, il provvedimento impugnato, stante la sua abnormità, deve essere annullato senza rinvio, imponendosi pertanto la trasmissione degli atti al Tribunale Ufficio G.I.P., per l’ulteriore corso.