Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 36802/2023, udienza camerale del 5 maggio 2023, ha ad oggetto l’ennesimo caso di trattamenti degradanti riservati a un detenuto.
Vicenda giudiziaria
Con l’ordinanza impugnata, il tribunale di sorveglianza [segue l’indicazione della sede] ha rigettato il reclamo avverso il provvedimento con il quale il magistrato di sorveglianza in sede, in data 16 maggio 2022, ha respinto parzialmente il reclamo ex art. 35-ter Ord. pen., avanzato da [segue il nome dell’interessato] in relazione ai periodi di detenzione sofferti presso l’istituto di penale [segue il nome dell’istituto].
Il magistrato di sorveglianza aveva respinto il reclamo perché il detenuto godeva di spazio pro capite, al netto del bagno e degli arredi fissi, compresi i letti a castello, superiore a tre metri, ma la difesa ha prospettato, in sede di reclamo, che, ai fini della determinazione dello spazio vitale, doveva essere sottratta anche la superficie occupata dai letti singoli non “impilati” e doveva, comunque, essere considerata l’assenza di sistema di riscaldamento.
Il tribunale ha reputato che, nel caso al vaglio, fossero mancanti elementi specifici e individualizzanti che, unitamente al dato della mancanza di riscaldamento, potessero essere tali da integrare la denunciata violazione dell’art. 3 CEDU.
Quanto ai criteri di computo dello spazio vitale, il tribunale osservava che il magistrato di sorveglianza aveva correttamente richiamato la pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte, ricorrente [segue il nome del ricorrente] riportando il principio di diritto secondo il quale, nella valutazione dello spazio minimo di tre metri quadrati, si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento e, pertanto, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo, tra cui rientrano i letti a castello.
Motivi di ricorso
Ricorre tempestivamente, avverso la descritta pronuncia, il condannato, per il tramite del difensore, [segue il nome del difensore] denunciando inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 3 CEDU, con correlato vizio di motivazione.
Si contesta il criterio di computo del minimo spazio vitale adottato dai giudici di sorveglianza, quanto all’ingombro degli arredi presenti in cella.
Nella cella del detenuto, a parere della difesa ricorrente, vi erano infatti letti ancorché singoli, non facilmente amovibili, dunque da scorporare dalla determinazione dello spazio vitale, senz’altro con riferimento al letto di pertinenza di ulteriori occupanti della cella rispetto al ricorrente (richiamando Sez. 1, n. 45742 del 11/11/2019).
Tale detrazione, a parere della difesa, avrebbe comportato come dato metrico pro capite, quello compreso tra 3 e 4 metri, con conseguente fondatezza della pretesa del reclamante, stante la contestuale sussistenza di altri fattori negativi, nella specie individuati nella mancanza di adeguato riscaldamento.
Inoltre, il ricorrente contesta l’affermazione del tribunale secondo la quale i letti potevano essere “impilati”. In tale caso, invece, si tratterebbe di due letti singoli, non a castello, come si evincerebbe dalle planimetrie in atti, con ingombro, quindi, riferito a due brande distinte.
Si richiama la circostanza che, con il reclamo, si erano riportate quali precedenti, le ordinanze del tribunale di sorveglianza, reclamanti [segue il nome degli interessati], per periodi di detenzione patiti presso la Casa circondariale di [segue il nome dell’istituto], ritenendo che quei casi specifici fossero del tutto sovrapponibili a quello in esame. Ciò, in assenza di motivazione da parte del tribunale di sorveglianza.
Secondo il ricorrente, in definitiva, i due letti singoli non erano “impilati”, come da planimetrie in atti e, dunque, detraendo l’ingombro di entrambi, il dato metrico pro capite sarebbe stato inferiore ai 3 metri quadrati, con conseguente fondatezza della pretesa del reclamante.
Quanto alla valutazione di ulteriori condizioni di detenzione con riferimento alla mancanza di riscaldamento funzionante, si deduce vizio di motivazione posto che, a fondamento della domanda il ricorrente, aveva posto il precedente (ordinanza del tribunale di sorveglianza di F , ricorrente XXX) che, per l’intero periodo di detenzione sofferto presso la Casa circondariale di [segue il nome dell’istituto] per la sola assenza di riscaldamento aveva reputato fondata la pretesa del detenuto.
Si specificava, altresì, con il reclamo che il riscaldamento presso l’istituto di pena era non funzionante e non riparato e che tale dato contrastava con le relazioni a cura della Casa circondariale che indicavano l’istituto come fornito di impianto di riscaldamento.
A fronte di tali osservazioni il tribunale si sarebbe limitato a ritenere che le condizioni climatiche, stante l’ubicazione dell’istituto di pena, non permettevano, come osservato dal magistrato di sorveglianza, di qualificare positivamente la violazione in merito all’assenza di riscaldamento.
Si conclude affermando che, in presenza di un dato metrico pro capite quanto meno compreso tra i 3 – 4 metri, il mancato funzionamento del riscaldamento avrebbe dato luogo alla fondatezza della pretesa del reclamante.
Richiesta del PG d’udienza
Il sostituto procuratore generale di questa Corte ha fatto
pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Decisione della Corte di cassazione
II ricorso è fondato nei limiti appresso indicati.
…Assenza di riscaldamento
L’assenza totale di idoneo riscaldamento funzionante è, secondo questo collegio, un fattore idoneo a rendere il trattamento carcerario inumano (intendendosi per tale l’offerta non solo di spazi inferiori al mimino vitale ma anche la costrizione a scontare la pena in condizioni materiali tali da provocare irragionevole sofferenza aggiuntiva e pericoli per la propria salute).
Tuttavia, il tribunale si limita a valutare tale aspetto, nonostante i molteplici profili devoluti dal reclamante, soltanto operando un generico richiamo alle caratteristiche climatiche del luogo di detenzione, senza specificare peraltro, se si tratti o meno di detenzione sofferta in periodi dell’anno in cui il riscaldamento era, nel caso concreto, effettivamente non funzionante e, comunque, non necessario.
Si tratta, dunque, di un profilo di assenza di motivazione su una circostanza di fatto dirimente, il che comporta l’annullamento con rinvio della decisione impugnata su tale punto.
…Difetto di spazio vitale
Il ricorrente evidenzia, come già prospettato con il reclamo, che detratto il letto singolo del compagno di cella, in ogni caso lo spazio vitale assicurato sarebbe stato pari quanto meno a 3-4 metri pro capite, quindi tale da considerare, unitamente alla dedotta mancanza di riscaldamento, ai fini del prospettato trattamento inumano e degradante.
Infine, il ricorrente afferma che, detratto lo spazio occupato da entrambi i letti singoli, in quanto non “impilati” – diversamente da quanto assunto dal magistrato di sorveglianza – quello vitale sarebbe stato inferiore a tre metri, con conseguente presunzione di violazione delle prescrizioni dell’art. 3 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo (Sez. U, n. 6551 del 24/09/2020, Rv. 280433; Sez. 1 n. 16116 del 27/01/2021, Rv. 281356).
Osserva il collegio, quanto al primo aspetto, che la giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Sez. 1, n. 16116 del 27/01/2021, Rv. 281356; Sez. 1, n. 30030 del 11/09/2020, Rv. 279793) ha avuto modo
di affermare che, in tema di rimedi ex art. 35-bis ord. pen., non è sufficiente, al fine di escludere la violazione dell’art. 3 CEDU, che la cella abbia dimensioni superiori a tre-quattro metri quadrati, dovendosi altresì tener conto delle ulteriori condizioni che possono rendere comunque degradante il trattamento detentivo (annullando nel primo caso citato, con rinvio l’ordinanza del tribunale di sorveglianza di rigetto del reclamo del detenuto in regime di cui all’art. 41-bis Ord. pen., per non aver valutato in una complessiva ottica multifattoriale – indipendentemente dall’ampiezza della cella, nella specie di gran lunga superiore ai quattro metri quadrati, altresì le ulteriori allegazioni del medesimo in ordine all’impossibilità di utilizzare l’acqua corrente per la presenza di arsenico ed alle precarie condizioni igieniche degli ambienti, in guisa da porle in correlazione con le concrete modalità detentive).
Tra queste condizioni va considerata la totale assenza di riscaldamento idoneo della camera detentiva nei mesi invernali, aspetto che può dar luogo ad un trattamento contrario al senso di umanità (cfr. Corte Edu, sentenza 29 maggio 2018, Povasovschi c. Repubblica di Moldavia e Russia).
Ciò comporta che l’omessa motivazione circa la sussistenza o meno di condizioni che possano rendere, comunque, degradante il trattamento detentivo, inficia anche tale parte della motivazione del provvedimento impugnato.
Analoghe conclusioni vanno assunte anche in relazione all’ulteriore profilo di doglianza devoluto con il reclamo, ove si deduceva, da un lato, l’omessa esclusione dallo spazio vitale del letto singolo del compagno di cella e, dall’altro, l’omessa detrazione dello spazio occupato da entrambi i letti singoli dei detenuti, perché non “impilati”, assumendo che, operato in tal modo detto calcolo, senz’altro lo spazio vitale fruibile sarebbe stato inferiore a tre metri quadrati pro capite.
Su tale punto del reclamo, infatti, la motivazione del tribunale finisce per risultare apparente perché questa, senza prendere alcuna posizione anche in fatto, circa l’entità dello spazio vitale assicurato ai detenuti nella cella collettiva descritta, si è limitato a riportare il noto principio di diritto affermato da questa Corte a Sezioni Unite, ricorrente in tema di criteri di computo dello spazio vitale e circa la necessità di detrarre, a tal fine, dalle dimensioni della cella collettiva, lo spazio occupato dai letti a castello.
Tanto, del tutto ignorando, nella motivazione, le censure svolte rispetto al caso di specie ove si assume la presenza di soli due letti, ignorando la deduzione relativa alla necessità di detrarre nel computo dello spazio vitale, quello occupato dal letto del cd. concellino [termine gergale che identifica il compagno di cella] o, comunque, dei letti tendenzialmente fissi al suolo, non suscettibili, per ingombro o peso, di facile spostamento da un punto all’altro della cella, tali da compromettere il movimento agevole del detenuto al suo interno.
Deriva da quanto sin qui esposto l’annullamento dell’impugnata ordinanza con rinvio perché, in ossequio ai principi di cui alla parte motiva, il tribunale proceda a nuovo esame.
Commento
Terzultima Fermata commenta spesso sentenze nate da reclami attinenti alle condizioni di vita dei detenuti.
Talvolta esprimono principi condivisibili come quella descritta in questo post, altre volte sono banali e noncuranti, altre ancora difendono pregiudizialmente posizioni francamente indifendibili dell’amministrazione penitenziaria avallate dalla magistratura di sorveglianza.
Comunque sia, quando una storia carceraria arriva all’attenzione della Cassazione di solito è il frutto di un atteggiamento che nel detenuto vede soltanto un problema e un’esigenza di contenimento piuttosto che un essere umano.
Così è stato nel caso che si racconta in questo post: la solita vecchia storia di un detenuto costretto a vivere in condizioni subumane, muovendosi in uno spazio che assomiglia a una stia per polli e soffrendo il freddo per mancanza di riscaldamento.
Come non bastasse, un magistrato e un tribunale di sorveglianza che si limitano a motivazioni apparenti e danno per buona qualsiasi rassicurazione proveniente dall’istituto carcerario, pur in presenza di segnalazioni del reclamante che suggeriscono una realtà diversa e che meriterebbero di essere verificate.
Come non bastasse ancora, dalla giurisprudenza citata dall’estensore della sentenza commentata si apprende che in altri casi, diversi ma simili, l’acqua fornita in cella è indisponibile per la presenza di arsenico – sì, esatto, proprio arsenico – le condizioni igieniche ambientali sono scadenti e tali da mettere in pericolo la salute dei ristretti.
Si provano molte sensazioni a leggere queste storie: compassione, sconcerto, rabbia.
Possiamo solo contribuire a denunciare questa vergogna di Stato per non doverci a nostra volta vergognare di avere taciuto pur potendo parlare.
