L’imputato deve essere consapevole ed informato dell’impugnazione per evitare ricorsi dilatori, questo il ragionamento della sentenza che si segnala ai lettori di Terzultima Fermata.
La sentenza della cassazione sezione 5 numero 39166 depositata il 26 settembre 2023 (e allegata in forma anonimizzata a fine post) ha stabilito: “anche al ricorso per cassazione deve essere compiegato lo specifico mandato ex articolo 581, comma 1-ter, c.p.p. quando nei confronti dell’imputato si è proceduto in assenza”.
La Suprema Corte ha rimarcato la necessità di “garantire il diritto alla verifica della giustizia, in senso ampio, della decisione, evitando, però iniziative pretestuose e dilatorie”, assicurando – nel caso di assenza – che l’imputato intenda in effetti azionare il rimedio impugnatorio (cui potrebbero conseguire statuizioni deteriori ex art. 616 c.p.p. ovvero in favore di altre parti private), vale a dire assicurando un’impugnazione consapevole dopo una compiuta informazione da parte del difensore, proprio in seguito all’emissione del provvedimento da impugnare che eviti la celebrazione di un giudizio.
In parole semplici il sottotesto è che gli avvocati impugnano senza consapevolezza ma è proprio così?
