L’avvocato chiede il rinvio dell’udienza nel procedimento disciplinare che lo riguarda allegando certificazione medica che indica che “il paziente necessita di cure e riposo”.
Il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza pubblicata il 27 settembre 2023 ha stabilito che in merito alla partecipazione nel procedimento dell’incolpato, la norma rilevante è costituita dall’ art. 59 comma 1 lett. d) n. 3 della legge 247/2012 (richiamata dall’ art. 21 comma 2 lett c del Reg. CNF 2/2014) secondo cui è da considerarsi assente l’incolpato la cui mancata comparizione non dipenda da legittimo impedimento o assoluta impossibilità a comparire.
Ne consegue che il rinvio che garantisce il diritto dell’incolpato a partecipare al procedimento dev’essere accordato solo allorquando emerga la impossibilità assoluta a presenziare all’ udienza da intendersi in senso fisico o comunque in modo dignitoso ed attivo.
Nel caso di specie, l’incolpato aveva richiesto il rinvio dell’udienza allegando certificazione medica attestante una generica necessità del paziente di cure e riposo per alcuni giorni.
In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto insussistenti i presupposti del legittimo impedimento.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. De Benedittis), sentenza n. 151 dell’11 luglio 2023.
