Procedimento disciplinare e rinvio dell’udienza per legittimo impedimento dell’avvocato incolpato (di Riccardo Radi)

L’avvocato chiede il rinvio dell’udienza nel procedimento disciplinare che lo riguarda allegando certificazione medica che indica che “il paziente necessita di cure e riposo”.
Il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza pubblicata il 27 settembre 2023 ha stabilito che in merito alla partecipazione nel procedimento dell’incolpato, la norma rilevante è costituita dall’ art. 59 comma 1 lett. d) n. 3 della legge 247/2012 (richiamata dall’ art. 21 comma 2 lett c del Reg. CNF 2/2014) secondo cui è da considerarsi assente l’incolpato la cui mancata comparizione non dipenda da legittimo impedimento o assoluta impossibilità a comparire.
Ne consegue che il rinvio che garantisce il diritto dell’incolpato a partecipare al procedimento dev’essere accordato solo allorquando emerga la impossibilità assoluta a presenziare all’ udienza da intendersi in senso fisico o comunque in modo dignitoso ed attivo.
Nel caso di specie, l’incolpato aveva richiesto il rinvio dell’udienza allegando certificazione medica attestante una generica necessità del paziente di cure e riposo per alcuni giorni.
In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto insussistenti i presupposti del legittimo impedimento.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. De Benedittis), sentenza n. 151 dell’11 luglio 2023.