Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 33652/2023, udienza del 6 luglio 2023, ha ribadito la nozione di appartenenza ad associazioni mafiose (art. 4 Codice Antimafia) ormai consolidata nella giurisprudenza di legittimità.
Ha richiamato a tal fine il principio espresso dalle Sezioni unite penali secondo il quale essa è molto più ampia di quella di partecipazione, dovendosi ritenere «rilevanti anche condotte non connotate dal vincolo stabile, ma astrattamente inquadrabili nella figura del concorso esterno di cui agli artt. 110, 416-bis cod. pen., per definizione caratterizzata da una collaborazione occasionale, espressa in unico o diluito contesto temporale, che si realizza con riferimento a circoscritte esigenze del gruppo, in correlazione con la loro insorgenza, ed è quindi ontologicamente priva della connotazione tipica della condotta partecipativa, costituita dallo stabile inserimento nell’organizzazione criminale con caratteristica di spiccata e persistente pericolosità, derivante dalla connotazione strutturale, mentre risulta estranea a tale concetto la mera collateralità che non si sostanzi in sintomi di un apporto individuabile alla vita della compagine» (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271512).
