Il principio di presunzione di non colpevolezza vale anche in sede disciplinare: alcuni diranno che è scontato ma non è sempre proprio così.
Il Consiglio Nazionale Forense con la decisione numero 151 pubblicata il 26 settembre 2023 ha stabilito che il procedimento disciplinare è di natura accusatoria, sicché va accolto il ricorso avverso la decisione del Consiglio territoriale allorquando la prova della violazione deontologica non si possa ritenere sufficientemente raggiunta, per mancanza di prove certe o per contraddittorietà delle stesse, giacché l’insufficienza di prova su un fatto induce a ritenere fondato un ragionevole dubbio sulla sussistenza della responsabilità dell’incolpato, che pertanto va prosciolto dall’addebito, in quanto per l’irrogazione della sanzione disciplinare non incombe all’incolpato l’onere di dimostrare la propria innocenza né di contestare espressamente le contestazioni rivoltegli, ma al Consiglio territoriale di verificare in modo approfondito la sussistenza e l’addebitabilità dell’illecito deontologico.
Nel caso esaminato il CNF ha sottolineato che nel caso di specie:
“Non può dirsi raggiunta la prova della responsabilità disciplinare in relazione ai fatti lamentati dalla signora [ESPONENTE 1] e della signora [OMISSIS], contestati nei capi A3 A4 A13 A14.
Le esponenti non sono state sentite in contraddittorio con l’incolpato nel dibattimento.
Questo Consiglio ha più volte ricordato come la responsabilità in sede disciplinare non può basarsi solo sulle dichiarazioni contenute nell’ esposto (CNF 9/2018, 97/2022); si tratta di un principio che a maggior ragione dev’essere tenuto in considerazione allorquando la descrizione dei fatti di cui all’ esposto sia oggetto di seppur generica contestazione da parte dell’incolpato.
Deve essere quindi sempre consentita alla difesa almeno la possibilità di assunzione della prova in contraddittorio nel dibattimento, che peraltro può consentire, anche a chi è tenuto a decidere, una più precisa valutazione in merito all’ attendibilità degli esponenti oltre che un doveroso approfondimento con riguardo all’ effettivo svolgimento dei fatti.
Questo Consiglio ha pertanto ritenuto, anche in ossequio al principio del favor rei (CNF 61/2022) stante la natura accusatoria del procedimento disciplinare, che solo con l’audizione dell’esponente in sede dibattimentale e la conferma nel contraddittorio di quanto lamentato nell’ esposto si possa ritenere raggiunto il dovuto grado di certezza in ordine alla sussistenza dei fatti.
Con specifico riferimento ai fatti pertinenti al rapporto con la signora [ESPONENTE 1], il documento allegato da costei all’esposto, non pare talmente significativo da assurgere ad unico elemento idoneo ad affermare la sussistenza dei fatti e conseguentemente la responsabilità disciplinare del ricorrente”.
