Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 39119/2023, udienza del 6 luglio 2023, ha accolto un motivo di ricorso volto a far dichiarare la nullità di una sentenza di primo grado (e per derivazione della sentenza d’appello che l’ha parzialmente riformata) per la partecipazione al collegio di un giudice onorario di pace. Seguono i passaggi cruciali della relativa motivazione.
Il divieto di destinazione del giudice onorario di pace a comporre i collegi del tribunale del riesame ovvero qualora si proceda per i reati indicati nell’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, introdotto dall’art. 12 d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, integra una limitazione alla capacità del giudice ex art. 33 cod. proc. pen., la cui violazione è causa di nullità assoluta ai sensi dell’art. 179 cod. proc. pen.
Si è osservato che con il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è stata dettata una disciplina organica della magistratura onoraria che ha delineato uno statuto unico della stessa, applicabile ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari, inserendo i primi due nell’ufficio del giudice di pace, a sua volta sottoposto ad un radicale ripensamento; è stato, poi, prevista l’intrinseca temporaneità dell’incarico, e si è provveduto alla riorganizzazione dell’ufficio del giudice dì pace e, per quanto qui di rilievo, alla rideterminazione del ruolo e delle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari.
Nel disciplinare le assegnazioni dei giudici onorari di pace nei procedimenti penali e civili, l’art. 11 comma 6 del predetto decreto legislativo prevede:
“Non possono essere assegnati, a norma del comma 1, ai giudici onorari di pace: a) per il settore civile: 1) i procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito e del giudizio petitorio nonché dei procedimenti di competenza del giudice dell’esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell’articolo 615 del codice di procedura civile e dal secondo comma dell’articolo 617 del medesimo codice nei limiti della fase cautelare; 2) i procedimenti di impugnazione avverso i provvedimenti del giudice di pace; 3) i procedimenti in materia di rapporti di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie; 4) i procedimenti in materia societaria e fallimentare; 5) i procedimenti in materia di famiglia; b) per il settore penale: 1) i procedimenti diversi da quelli previsti dall’articolo 550 del codice di procedura penale; 2) le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell’udienza preliminare; 3) i giudizi di appello avverso i provvedimenti emessi dal giudice di pace; 4) i procedimenti di cui all’articolo 558 del codice di procedura penale e il conseguente giudizio“.
Il successivo art. 12 (Destinazione dei giudici onorari di pace nei collegi civili e penali) così recita: “1. I giudici onorari di pace che sono inseriti nell’ufficio per il processo e rispetto ai quali non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 9, comma 4, possono essere destinati a comporre i collegi civili e penali del tribunale, quando sussistono le condizioni di cui all’articolo 11 e secondo le modalità di cui al medesimo articolo. I provvedimenti di destinazione devono essere adottati entro la scadenza del termine perentorio di dodici mesi dal verificarsi della condizione di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a) ovvero, relativamente alle condizioni di cui alle lettere b), c) e d) del predetto comma, dalla pubblicazione dei dati di cui al comma 9 del medesimo articolo. Ai giudici onorari di pace destinati a comporre i collegi possono essere assegnati esclusivamente procedimenti pendenti a tale scadenza. La destinazione è mantenuta sino alla definizione dei relativi procedimenti. Del collegio non può far parte più di un giudice onorario di pace. In ogni caso, il giudice onorario di pace non può essere destinato, per il settore civile, a comporre i collegi giudicanti dei procedimenti in materia fallimentare e i collegi delle sezioni specializzate e, per il settore penale, a comporre i collegi del tribunale del riesame ovvero qualora si proceda per i reati indicati nell’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale“.
Da quest’ultimo inciso appare chiaro che il legislatore, nel porre un divieto assoluto abbia voluto indicare una limitazione alla capacità del giudice onorario di pace allo svolgimento di quelle funzioni collegiali. Che questa sia l’interpretazione della disposizione di legge si ricava dalla circostanza che nel disciplinare i casi di sostituzione di un membro del collegio e la destinazione in supplenza del giudice onorario di pace, l’art. 13 del decreto medesimo, consente l’inserimento in supplenza «sebbene non ricorrano le condizioni di cui all’articolo 11, comma 1», mentre non richiama l’art. 12, cosicché il divieto posto a comporre i collegi penali individuato da tale ultima norma non può essere derogato con l’assegnazione in supplenza del giudice onorario di pace. Ed ancora, ulteriore conferma della interpretazione qui propugnata, si ricava dall’art. 30 del medesimo decreto, nel disciplinare il regime transitorio, così stabilisce: «Per i procedimenti relativi ai reati indicati nell’art. 407, comma 2, lett. a) del codice di procedura penale, iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto, i divieti di destinazione dei giudici onorari di pace di cui al comma 5 nei collegi non si applicano se, alla medesima data, sia stata esercitata l’azione penale. (comma 6) “Per i procedimenti di riesame di cui all’articolo 324 del codice di procedura penale il divieto di destinazione dei giudici onorari di pace di cui al comma 5 nei collegi non si applica se la notizia di reato è stata acquisita dall’ufficio di procura prima dell’entrata in vigore del presente decreto (comma 7, Nei procedimenti), segno evidente che per i casi futuri il divieto di cui all’art. 12 è operante e non ammette deroghe.
Il divieto di comporre i collegi qualora si proceda per i reati indicati nell’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale) ovvero i collegi del riesame, da parte del giudice onorario di pace, non derogabile, introduce una limitazione alla capacità del giudice, ai sensi dell’art. 33 cod. proc. pen. e determina una ipotesi di nullità assoluta prevista dall’art. 179 cod. proc. pen. in relazione all’art. 178, comma 1 lett. a) cod. proc. pen.
Né può ricondursi, in presenza di un esplicito divieto, l’assegnazione nel collegio del giudice onorario alle disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni che, a mente dell’art. 33, comma 2, cod. proc. pen., non si considera attinente alla capacità del giudice. In tale ambito, ritiene, infatti, il collegio che l’art. 12 del d.lgs. n. 116 del 2017, introduca una previsione generale che individua un requisito di legittimazione del giudice onorario, che precede l’assegnazione dello stesso all’ufficio giudiziario e alle sezioni, e che l’espresso divieto, ivi contenuto, ne limiti la capacità a comporre il collegio che giudica i reati indicati nell’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e quello del riesame.
Il mutato quadro normativo, dunque, con l’introduzione di una disciplina organica della magistratura onoraria (d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116- Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace-, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57) nelle parti nelle quali ha modificato l’assegnazione dei giudici onorari ed ha disciplinato l’assegnazione di questi nei collegi penali e civili, così come sopra evidenziato, impedisce di richiamare il precedente indirizzo giurisprudenziale, assolutamente maggioritario, secondo cui l’integrazione di un collegio da parte di un giudice onorario in veste di supplente non viola l’art. 43 bis del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, che si riferisce all’esercizio delle funzioni del Tribunale in composizione monocratica, né è causa di nullità processuale, atteso che detta previsione introduce un mero criterio organizzativo di ripartizione dei procedimenti tra i giudici ordinari e quelli onorari (Sez. 5, n. 47999 del 27/05/2016, Rv. 268465 – 01) e che la trattazione da parte di un giudice onorario di un procedimento penale diverso da quelli indicati dall’art. 43-bis, comma terzo, lett. b) del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, ossia in relazione a reati non previsti nell’art. 550, comma primo, cod. proc. pen., non è causa di nullità, in quanto la disposizione ordinamentale introduce un mero criterio organizzativo dell’assegnazione del lavoro tra i giudici ordinari e quelli onorari (ex multis, Sez. 4, n. 9323 del 14/12/2005, Rv. 233911 – 01), indirizzo interpretativo che si fondava sulla disposizione di cui all’art 43 bis cit., che individuava le materie di competenza, ma non stabiliva alcun divieto di svolgimento di funzioni specifiche da parte del giudice onorario, come ora è stato espressamente previsto. La predetta norma, inoltre, è stata espressamente abrogata dall’art. 33 del d.lgs. n. 116/2017.
Nella specie, essendo stato composto il collegio del tribunale con un Got e procedendosi per reati indicati nell’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale (nella specie, delitti previsti dagli artt. 609- quater e 609 bis nelle ipotesi aggravate previste dall’art. 609 ter cod. pen), si profila la nullità della sentenza di primo grado (e quella derivata ex art. 185 cod. proc. pen. della sentenza impugnata), non trovando applicazione la disposizione transitoria di cui all’art. 30, comma 6, d. lgs. 116/2017 (succitata), in quanto, come evincibile dall’esame degli atti processuali, l’azione penale è stata esercitata in data 3.3.2018 con il deposito della richiesta di rinvio a giudizio (il successivo decreto di rinvio a giudizio è in data 23.4.2018) e, quindi, successivamente all’entrata in vigore del predetto decreto (15.8.2017).
Va, quindi, affermato il seguente principio di diritto: il divieto di destinazione del giudice onorario di pace a comporre i collegi del tribunale che giudicano i reati indicati nell’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, introdotto dall’art. 12 d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, integra una limitazione alla capacità del giudice ex art. 33 cod. proc. pen., la cui violazione è causa di nullità assoluta ai sensi dell’art. 179 cod. proc. pen., insanabile e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza di primo grado e della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al tribunale per nuovo giudizio.
