Nel 2009 da praticante avvocato si appropria di 28.000,00 euro ed evita la radiazione da avvocato nel 2023 sulla base della giovane età e l’inesperienza (all’epoca dei fatti) che possono mitigare la sanzione disciplinare da irrogarsi in concreto.
Con la sentenza numero 133 pubblicata il 18 settembre 2023 il Consiglio Nazionale Forense ha stabilito che:
“la giovane età dell’incolpato può comportare una mitigazione della sanzione da irrogarsi in concreto, giacché la determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdf), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, ai precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista”.
Giova ricordare che in un caso analogo del passato il CNF si era dimostrato assai meno comprensivo riguardo alla giovane età ed anzi l’aveva considerata un’aggravante: nella specie, l’incolpato – appena trentenne ed iscritto all’albo solo da due anni- veniva arrestato in flagranza di reato e quindi condannato con sentenza definitiva per estorsione e turbativa d’asta.
In applicazione del principio di cui in massima, il CNF aveva ritenuto congrua la sanzione disciplinare della radiazione dall’albo sebbene l’incolpato ne avesse chiesto la mitigazione in ragione della sua giovane età.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Broccardo), sentenza del 7 maggio 2013, n. 69
Torniamo desso al caso recente:
Contestazione: “Violazione degli artt. 9 e 30 NCD per essersi indebitamente appropriato, nell’esercizio del mandato difensivo, di una rilevante somma di denaro, liquidata dalla [ALFA] Assicurazioni Spa, a titolo di indennizzo per un sinistro stradale in favore del proprio cliente, Sig. [AAA], così adottando una condotta professionale contraria ai doveri di correttezza, probità e decoro, nonché al dovere di non trattenere somme ricevute in nome e per conto della parte assistita, senza mai aver provveduto alla restituzione della somma indebitamente trattenuta e, quindi, con condotta permanente”.
La vicenda disciplinare trae origine da una notitia criminis appresa dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di…, circa un processo penale a carico dell’avv. [RICORRENTE] pendente avanti al Tribunale di (n. [OMISSIS]/2013 RGNR), come da decreto di citazione diretta a giudizio ex art. 550 c.p.p., per il reato di cui agli artt. 646 e 61 n. 11 c.p. per essersi appropriato, abusando del rapporto di prestazione d’opera professionale, della somma di € 24.000,00 corrispondente alla differenza tra l’importo liquidato dalla Compagnia [ALFA] Assicurazioni s.p.a. a titolo di risarcimento del danno per un sinistro stradale avvenuto il 30.1.2008 pari ad € 62.000 (oltre € 8.000 per competenze legali) e la somma effettivamente girata al danneggiato [AAA] (€ 38.000,00), in virtù di una procura speciale all’incasso fattasi rilasciare dall’assistito.
Si segnala che nel 2023, a distanza di 14 anni dai fatti in contestazione, il difensore del ricorrente depositava una dichiarazione datata 26.4.2023, sottoscritta da [AAA] (persona offesa nel procedimento penale a carico dell’avv. [RICORRENTE]), attestante l’avvenuto pagamento della somma di € 20.000,00 a mezzo di assegno circolare emesso il 18.4.2023, in adempimento delle statuizioni civili (ormai definitive) del sopra richiamato processo penale e ad integrale ristoro di ogni pretesa.
La radiazione è stata mitigata con la sospensione di 6 mesi dalla professione.
Scriveva Ada Merini: “La migliore maestra di vita è l’esperienza … Ti costa cara, ma ti spiega bene”: saprà trarne frutto il giovane collega?
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Patelli), sentenza n. 133 del 5 luglio 2023
NOTA:
In senso conforme, CNF n. 212/2011, CNF n. 61/2011, CNF n. 60/2010, CNF n. 18/2007, CNF n. 115/2006, CNF n. 286/2004, CNF n. 75/2004, CNF n. 210/2003, CNF n. 174/2003, CNF n. 115/2003, CNF n. 83/2003, CNF n. 22/2003, CNF n. 206/2002, CNF n. 189/2002, CNF n. 182/2002, CNF n. 83/2002, CNF n. 21/2002, CNF n. 16/2002, CNF n. 203/2001, CNF n. 75/2001, CNF n. 6/2001, CNF n. 258/2000, CNF n. 252/2000, CNF n. 134/2000, CNF n. 69/2000, CNF n. 10/2000, CNF n. 224/1999, CNF n. 57/1988. Per un’ipotesi in cui, invece, la giovane età dell’incolpato non ha comportato la mitigazione ma l’aggravamento della sanzione, cfr. CNF n. 69/2013.
