La cassazione sezione 2 con la sentenza numero 38438/2023 ha definito il requisito di “destinazione pubblica” in riferimento agli articoli 633 e 639 bis codice penale.
Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di M. M. in ordine alla imputazione di cui agli artt. 633-639-bis cod. pen, ritenendo che il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Il giudice ha ritenuto che la condotta della ricorrente, la quale aveva occupato un immobile appartenente alla ATER di Roma Capitale, non fosse rilevante penalmente in quanto l’appartamento non era destinato all’uso generale (“o mediante impiego diretto da parte dell’ente oppure restando a disposizione della collettività dei cittadini”), bensì alla locazione a privati, sicché non avrebbe trovato applicazione l’art. 639-bis cod. pen. che prevede la perseguibilità di ufficio, nella specie mancando la querela.
La condotta, pertanto, sarebbe stata punibile solo attraverso la sanzione amministrativa di cui all’art. 26, comma 4, Legge n. 513 del 1977.
Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, deducendo violazione di legge per avere il Giudice per le indagini preliminari ritenuto che la condotta penalmente rilevante si configuri, nella specie, solo in presenza di una invasione arbitraria di un bene pubblico quanto questo sia destinato all’uso generale (“o mediante impiego diretto da parte dell’ente oppure restando a disposizione della collettività dei cittadini”).
Decisione
La Suprema Corte premette che l’art. 633 cod. pen. punisce la condotta di chi invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto.
L’unico requisito previsto dalla norma, con riguardo alla natura del bene, è la sua altruità rispetto a colui che lo occupa.
L’art. 639-bis cod. pen. prevede che si procede di ufficio se, nei casi di cui all’art. 633 cod. pen., il bene sia pubblico o destinato ad uso pubblico.
La circostanza che il bene immobile occupato dalla ricorrente fosse pubblico non è in discussione, appartenendo esso alla Ater di Roma Capitale (Azienda Territoriale per l’edilizia residenziale pubblica), come risulta dal capo di imputazione.
La “destinazione” pubblica deve intendersi riferita a beni non pubblici per loro natura (come l’immobile di cui si discute) ma che per l’appunto tale destinazione possono avere sebbene appartenenti a privati; si tratta, quindi, di una categoria che non attiene al caso di specie, in quanto se il bene è pubblico non ha rilievo la sua destinazione concreta ai fini della configurabilità del reato.
In questo senso, e pacificamente, la giurisprudenza di legittimità ha sempre ritenuto penalmente rilevante, ai sensi delle norme richiamate in imputazione, la condotta di chi abusivamente occupa una casa popolare di proprietà pubblica in assenza delle condizioni di legge, costituite, per esempio, dal rispetto delle graduatorie; proprio nel caso concreto all’esame, l’imputata, secondo quanto affermato dalla stessa sentenza impugnata, avrebbe violato le graduatorie.
Negli stessi termini, è stato ritenuto che l’occupazione dell’immobile da parte dell’assegnatario di un alloggio popolare, il quale non abbia ancora stipulato il contratto di locazione e al quale l’immobile non sia stato ancora consegnato, integra il reato di occupazione arbitraria di edifici a nulla rilevando, sotto il profilo della scriminante putativa dell’esercizio di un diritto, che l’occupazione abbia avuto il solo fine cautelativo di evitare che altri lo occupassero, posto che la tutela dell’immobile, fino alla consegna, spetta all’IACP (Sez. 2, n. 16957 del 25/03/2009, Rv. 244058; Sez. 2, n. 12752 del 08/03/2011, Rv. 250050).
Ancora, Sez. 5, n. 482 del 12/06/2014, dep. 2015, Rv. 262204, secondo cui, integra il reato di invasione di edifici, procedibile d’ufficio ex art. 639 bis cod. pen. la condotta di colui che si introduca abusivamente in un alloggio realizzato dall’istituto autonomo case popolari, considerato che detto alloggio conserva sempre la sua destinazione pubblicistica anche quando ne sia avvenuta la consegna all’assegnatario.
