La cassazione sezione 5 con la sentenza numero 25529/2023 ci permette un veloce ripasso dei presupposti per procedere correttamente da parte dei giudici alla revoca della pena sospesa.
Il principio di diritto lo conosciamo ed è che: “la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena implica che la condanna, per il delitto anteriormente commesso, sia divenuta irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio e prima della scadenza dei termini di durata dello stesso”.
Nella prassi spesso viene travisato come in questo caso.
Fatto
Il ricorrente ha riportato una condanna a tre mesi di reclusione e 300 euro di multa, in relazione a reato di omesse ritenute previdenziali ed assistenziali, con sentenza divenuta irrevocabile il 2.1.2018 per fatti commessi dal 16.5.2010 al dicembre 2011 (secondo il certificato penale) e previsione di pena sospesa, revocata dalla Corte d’appello con la decisione impugnata, sulla base dell’art. 168, comma primo, n. 2, cod. pen. (risulta anche un’altra iscrizione nel casellario giudiziale per il reato di bancarotta semplice, estinta per esito positivo della messa alla prova).
La norma citata prevede che, salva la disposizione dell’ultimo comma dell’art. 164 cod. pen., “la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato (…) riporti un’altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedente sospesa, supera i limiti stabiliti dall’art. 163 cod. pen.”
Decisione
La Suprema Corte rileva che la statuizione, così come laconicamente motivata, attraverso il mero richiamo alla disposizione sopra detta, è stata erroneamente disposta.
Invero, la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena implica che la condanna, per il delitto anteriormente commesso, sia divenuta irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio e prima della scadenza dei termini di durata dello stesso (Sez. 1, n. 47050 del 29/11/2017, dep. 2018, Rv. 274333).
Il presupposto dell’anteriorità del reato successivamente giudicato, in tema di revoca della sospensione condizionale della pena, va determinato con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non a quella di commissione del reato al quale essa si riferisce (ex multis, Sez. 1, n. 607 del 10(12/2015, dep. 2016, Rv. 265724; Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020, Rv. 280056).
Per l’applicabilità della norma dell’art. 168, comma primo, n. 2, è, dunque, essenziale accertare le date di irrevocabilità di entrambe le sentenze di condanna, giacché la causa di revoca prevista dalla norma in esame è rappresentata da una condanna ulteriore, ma per un reato commesso anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che concesse il beneficio, che intervenga nei termini stabiliti dall’art. 163 cod. pen. per il compimento della prova sottesa alla sospensione condizionale, e cioè da una condanna che deve divenire irrevocabile entro il termine del periodo di esperimento a partire dalla data di passaggio in giudicato della prima sentenza (cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 608 del 8/3/1976, Rv. 133401 e la citata Sez. 1, n. 47050 del 2018).
È stato affermato, altresì, che il presupposto di legittimità della revoca “automatica” della sospensione condizionale per “altra condanna” in relazione a un delitto anteriormente commesso è che la pronuncia pregiudicante sia divenuta definitiva, dal momento che si tratta di rimuovere una situazione giuridica già stabilita con pronuncia irrevocabile (Sez. 2, n. 42367 del 21/10/2005, Rv. 232669).
Nel caso del ricorrente, la revoca del beneficio, poiché è stata disposta prima che la sentenza di condanna per il delitto anteriormente commesso fosse divenuta definitiva (e si sottolinea che in passato si è sostenuto, risolutivamente, che la revoca del beneficio della sospensione condizionale, concessa con un provvedimento divenuto irrevocabile, non può essere disposta mediante una sentenza che non possiede ancora tale carattere di irrevocabilità: Sez. 1, n. 45716 del 11/11/2008, Rv. 242036), deve essere eliminata, poiché i giudici di merito avrebbero potuto valutare solo la non meritevolezza della concessione ulteriore del beneficio, ma non procedere alla rimozione del beneficio già concesso perché essa è collegata ad una attività meramente ricognitiva della verifica dell’esistenza di un presupposto che “ope legis” comporta la revoca.
Tale presupposto, nella specie, è insussistente poichè la irrevocabilità della pronuncia pregiudicante interviene solo all’esito della decisione odierna del collegio, e cioè quando il termine di cinque anni di cui al combinato disposto degli artt. 168, comma primo, n. 2 e 163 cod. pen. (relativamente alla condanna per delitto) è già decorso (il 2.1.2023).
La Corte può procedere direttamente alla eliminazione della statuizione errata, ai sensi dell’art. 620, comma primo, lett. I, cod. proc. pen., mentre il ricorso deve essere rigettato nel resto.
