Nei tribunali è un fiorire di avvisi, circolari, tazebao, diktat, comunicazioni e disposizioni sparsi sulle porte dei vari uffici, dove il funzionario di turno novello legislatore indica nuove “norme” e prescrizioni a cui il malcapitato avvocato dovrebbe uniformarsi per poter esercitare la professione.
Ne vogliamo parlare?
Avvocati come mai digeriamo tutto ma proprio tutto, siamo degli struzzi?
Vogliamo provare a reagire con un moto di orgoglio che ci porti a strappare le tante insulse prescrizioni senza senso che ogni giorno leggiamo.
Oggi mi è stata segnalato l’ultimo cartello anonimo affisso al Tribunale di Sorveglianza di Roma.
Una sorta di pre-requisito per accedere alle cancellerie istruttorie per consultazione atti, richiesta info, deposito atti in corso di procedimento.
L’estensore con piglio decisionistico, che non ammette repliche, ha stabilito ed ordinato agli avvocati che vogliono accedere agli uffici posti al primo piano: “L’accesso è consentito solo munendosi del foglietto rilasciato dalla cancelleria centrale”.
Foglietto?
Cosa dovrà mai esserci scritto sul “foglietto” per permettere all’avvocato l’accesso negli uffici del tribunale di sorveglianza?
La cancelleria centrale è già un luogo di perdizione, ove il tempo non trascorre mai stante la lentezza che vi regna sovrana adesso vogliamo renderlo ancor più invivibile?
Ci rendiamo conto dell’assurdità di quanto colpevolmente e supinamente accettiamo e gli esempi sono molteplici.
Nell’ufficio 335 cpp del Tribunale un funzionario ha stabilito che: “Le istanze dirette ad ottenere informazioni ex art. 335 cpp a voce relativamente ad un singolo procedimento – secondo le disposizioni che regolano il servizio – saranno fornite solo se l’istante produrrà in copia un atto del procedimento stesso ed in particolare se il richiedente è parte offesa: denuncia/esposto, precedente attestazione 335 dal quale risulti il procedimento per il quale si chiedono informazioni, verbale delle forze dell’ordine redatto in occasione di incendio, incidente stradale o reato edilizio; se il richiedente è parte indagata: verbale di arresto, perquisizione, sequestro, precedente attestazione 335 dalla quale risulti il procedimento per il quale si chiedono informazioni, verbale delle forze dell’ordine redatto in occasione di incendio, incidente stradale o reato edilizio, provvedimento di conclusione indagine (art. 415 bis c.p.p.).
Le istanze relative a informazioni richieste verbalmente non potranno essere convertite in richieste scritte”.
Tanta prolissità si può “tradurre” nelle seguenti e semplici parole: nel verbale di identificazione delle persone nei cui confronti vengono svolte indagini redatto dalla polizia giudiziaria al momento dell’intervento deve essere già indicato il numero del procedimento penale.
Ma quando mai ciò può accadere?
Questi sono atti redatti normalmente al momento degli interventi della polizia giudiziaria nell’immediatezza del fatto reato, magari direttamente compilati sulla strada, con modulistica prestampata e riempita a penna come nel mio caso.
Tutto questo è assurdo e limita incredibilmente il diritto alla difesa del cittadino e crea ulteriori adempimenti al difensore che dovrà richiedere l’informazione per iscritto (con relativi tempi di risposta dilatati) e limitazioni concrete alla possibilità di esercitare compiutamente il mandato difensivo ricevuto.
Limitazioni di diritti costituzionali sulla base di una circolare interna all’ufficio 335 cpp?
Quindi il nostro zelante funzionario ha con una circolare stabilito che la nomina difensiva effettuata in sede di verbale di identificazione (349 cpp) elezione di domicilio (161 comma 1 cpp) ha un valore “dimezzato” e non permette di richiedere immediatamente a voce, alla Procura della Repubblica di Roma ufficio 335 cpp, il numero del procedimento e il nominativo del pubblico ministero titolare delle indagini.
L’articolo 96 cpp è superato con una circolare anonima?
Quindi, l’avvocato nominato in sede di verbale di identificazione ed elezione di domicilio che si reca all’ufficio 335 cpp per richiedere il nominativo del Pubblico Ministero titolare del fascicolo e il numero del procedimento non può avere questa informazione immediatamente a voce e magari attivarsi rapidamente per presentare una istanza di dissequestro o procedere a qualsiasi altra attività difensiva per il suo assistito.
Il tutto sulla base dell’avviso che con tanta dovizia viene diffuso dal sito di prenotazione per l’accesso all’ufficio 335 cpp.
Ho segnalato la questione al COA di Roma e vedremo se ci sarà un seguito, di certo la cartellonistica non potrà mai sostituire codici e norme, sia chiaro.
