È possibile ritenere che un tentativo di telefonata da parte della P.G. sia sufficiente per garantire l’obbligo di avvisare il difensore di fiducia dell’arrestato?
Ma la posta certificata a cosa serve?
La cassazione sezione 4 con la sentenza numero 38479 depositata il 21 settembre 023 ha ritenuto che nella procedura di convalida dell’arresto, caratterizzata dall’esigenza di una rapida verifica della sussistenza delle condizioni legittimanti la restrizione della libertà personale, l’obbligo di dare avviso al difensore di fiducia “è adempiuto quando sia stato compiuto il tentativo di rintracciarlo, anche a mezzo telefono”.
Fatto
La difesa impugnava l’ordinanza del Tribunale di Roma che convalidava l’arresto per violazione dell’art. 606 lett. b) c.p.p. per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 178, co. 1 lett. c) e 179, co. 1 c.p.p. per mancato avviso dell’udienza di convalida dell’arresto al difensore nominato di fiducia, con conseguente nullità assoluta dell’udienza e degli atti conseguenti.
Premette che nel verbale di arresto eseguito dalla Questura di Roma in data 29/05/2023 si dà atto del tentativo da parte degli operanti della RG. di contattare telefonicamente l’avvocato di fiducia della persona tratta in arresto e che, a seguito della mancata risposta di detto difensore, all’arrestata veniva nominato un difensore d’ufficio.
Assume la difesa che la descritta condotta degli agenti di RG. non è sufficiente ad escludere il vizio dedotto, ovvero l’omissione dell’avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dalla persona arrestata, con conseguente nullità assoluta dell’udienza di convalida e degli atti conseguenti, ai sensi dell’art. 178 co. 1 lett. c) c.p.p. ed art. 179 co. 1 c.p.p.
Decisione
La Suprema Corte non ha ritenuto che in tempi di PEC sia questo il mezzo idoneo per garantire nel contempo la tempestività e la difesa fiduciaria e con decisione non condivisibile ha ritenuto che in tema di avviso al difensore per l’udienza di convalida, una volta accertata l’adeguatezza del mezzo usato, con riguardo al tempo disponibile e all’insussistenza di strumenti di comunicazione alternativi, è irrilevante la circostanza della mancata conoscenza da parte del difensore dell’avviso medesimo.
Quindi basta una telefonata al numero di studio magari di domenica o la sera tarda per ritenere “adeguato” il mezzo usato.
La Suprema Corte ha sottolineato che occorre inoltre considerare che, in tema di esecuzione dell’avviso al difensore di fiducia per l’udienza di convalida non è prescritta l’osservanza delle disposizioni che regolano la particolare forma di notificazione prevista dagli artt. 149 cod. proc. pen. e 55 disp. att., potendo l’avviso esser dato anche con mezzi atipici di comunicazione, purché gli stessi risultino adeguati, con riguardo al tempo disponibile e all’insussistenza di strumenti di comunicazione alternativi, rispetto al conseguimento della funzione conoscitiva che ad essi è propria.
Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l’operato della polizia giudiziaria che aveva tentato di contattare il difensore al recapito telefonico indicato dallo stesso indagato, senza ottenere risposta: in tal senso Sez. 4 n. 9892 del 03/12/2014, Rv. 262453; cfr. anche Sez. 6 – , n. 29683 del 29/09/2020 Cc. (dep. 26/10/2020) Rv. 279722 – 01)
Il richiamo al precedente del 2020 appare fuorviante ed anche mistificatore perché in quel caso l’arrestato aveva fornito alla P.G. il numero di telefono fisso errato del proprio difensore e non solo si era proceduto ad avvisare un omonimo e comunque la cassazione annullò l’ordinanza soffermandosi anche sulla circostanza che si sarebbe potuto almeno tentare l’avviso “sull’utenza telefonica mobile”.
Si rimane basiti nel constatare che per preservare a tutti i costi le sentenze si arrivi anche a richiamare precedenti inconferenti.
Appare inverosimile che stante la diffusione della posta certificata si seguiti a ritenere adeguati (telefonate) mezzi non verificabili per garantire l’effettivo avviso del difensore di fiducia della fissazione dell’udienza di convalida dell’arresto.
