Reati permanenti: particolare tenuità del fatto applicabile solo dopo la cessazione della permanenza (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. feriale, sentenza n. 37048/2023, udienza del 31 agosto 2023, analizza il rapporto tra reati permanenti e riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.

Secondo l’orientamento nettamente maggioritario della Corte di cassazione, il reato di invasione di terreni o edifici, di cui all’art. 633 cod. pen., ha natura permanente quando l’occupazione si protragga nel tempo, determinando un’immanente limitazione della facoltà di godimento che spetta al titolare del bene (Sez. 2, n. 46692 del 02/10/2019, Rv. 277929-01; Sez. 2, n. 29657 del 27/03/2019, Rv. 277019-01; Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019, Rv. 276096-01; Sez. 2, n. 4393 del 04/12/2018, dep. 2019, Rv. 274902-01; Sez. 2, n. 40771 del 19/07/2018, Rv. 274458-01); permanenza che cessa soltanto con l’allontanamento dell’occupante o con la sentenza di condanna di primo grado (Sez. 2, n. 29657 del 27/03/2019, cit.; Sez. 2, n. 40771 del 19/07/2018, cit.).

Si deve allora ricordare che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di reati permanenti, è preclusa l’applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto finché la permanenza non sia cessata, in ragione della perdurante compressione del bene giuridico per effetto della condotta delittuosa (Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019, cit., relativa proprio a una fattispecie di invasione di terreni demaniali; Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016, Rv. 267589-01; Sez. 3, n. 50215 del 08/10/2015, Rv. 265435-01).

Pertanto, contrariamente a quanto sembra ritenere il ricorrente, la mancata cessazione della permanenza dell’occupazione arbitraria costituisce una situazione che è tale da escludere che il fatto dell’occupazione possa essere ritenuto non punibile per particolare tenuità.

La Corte di cassazione ha inoltre ripetutamente ribadito – affermando un principio che il collegio, condividendolo, intende confermare – che, in tema di invasione di terreni, la subordinazione della sospensione condizionale della pena al rilascio del terreno in favore della pubblica amministrazione è provvedimento legittimo e conforme al dettato dell’art. 165 cod. pen., perché la restituzione della res assolve alla funzione di impedire la prosecuzione della situazione dannosa posta in essere dall’imputato, accertata in modo definitivo con la sentenza di condanna. Dovendosi altresì aggiungere che l’occupazione abusiva del demanio impedisce l’uso dell’area da parte della collettività o l’utilizzazione secondo le finalità che la pubblica amministrazione intende conseguire (Sez. 2, n. 5070 del 31/01/2006, Rv. 233233-01; Sez. 3, n. 7933 del 02/06/1998, Rv. 211681-01).

Con l’ovvio corollario che in tanto era possibile conseguire la restituzione, anche sotto il profilo funzionale, dell’area che era stata occupata mediante la realizzazione di un muro di recinzione a chiusura della stessa in quanto si fosse provveduto al ripristino dello stato dei luoghi preesistente alla commissione del reato.