Poteri e doveri del sostituto: sono irrilevanti le limitazioni poste dal difensore di fiducia (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 38733/2023, udienza del 23 giugno 2023, definisce poteri e doveri del sostituto del difensore di fiducia.

Nel caso di specie quest’ultimo aveva depositato un’istanza di rinvio per legittimo impedimento.

Tuttavia, all’udienza il suo sostituto non ha insistito per il suo accoglimento e, giunto il momento della discussione, vi ha partecipato formulando le sue conclusioni.

A fronte del ricorso del difensore fiduciario, il quale ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata per l’omessa considerazione della sua istanza di rinvio, il collegio di legittimità ha chiarito  che in tema di poteri del sostituto del difensore di fiducia, la legge processuale non accorda rilevanza a eventuali limitazioni apposte dal difensore di fiducia, sicché il sostituto può esercitare tutti i diritti, assumendo altresì tutti i doveri, del difensore.

Cosicché, deve considerarsi legittima l’omessa pronuncia da parte della Corte di appello sull’istanza del difensore di fiducia di rinvio per legittimo impedimento, depositata in cancelleria con congruo anticipo rispetto alla data fissata per il dibattimento, dal momento che il giorno dell’udienza lo stesso aveva delegato un sostituto che partecipava regolarmente all’udienza, formulando le conclusioni nel merito (in termini, cfr. Sez. 2^, sentenza n. 40230 del 28/09/2005, Rv. 232663).