Pena detentiva da sostituire in pecuniaria: ostano le disagiate condizioni economiche (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 2 con la sentenza numero 38627/2023 ha stabilito che sono insussistenti i presupposti per la conversione della pena detentiva ai sensi dell’art. 53 L. 689/1981 allorché il ricorrente sia privo di attività lavorativa e di stabili legami con il territorio sicché sarebbe prevedibile l’inosservanza della sanzione.
La Suprema Corte ricorda che ai fini della sostituzione della pena detentiva il giudice ricorre ai criteri previsti dall’art. 133 cod. pen.; tuttavia, ciò non implica che egli debba prendere in esame tutti i parametri contemplati nella suddetta previsione, potendo la sua discrezionalità essere esercitata motivando sugli aspetti ritenuti decisivi in proposito, quali l’inefficacia della sanzione (Sez. 7, ordinanza n. 32381 del 28/10/2020, Rv. 279876 – 01).
La Cassazione ritiene che in tema di sostituzione di pene detentive brevi, secondo cui pur potendo beneficiare della sostituzione colui che si trovi in disagiate condizioni economiche, il giudice può respingerne la richiesta nel caso in cui, in base ad elementi di fatto, sia possibile esprimere un giudizio sulla solvibilità del reo con prognosi negativa in ordine alla capacità di adempiere (Sez. 5, n. 44402 del 10/10/2022, Rv. 283954; Sez. 7, ordinanza n. 16592 del 26/01/2023, non massimata).
In tema di sostituzione di pene detentive brevi con sanzioni pecuniarie, pur potendo beneficiare della sostituzione colui che si trovi in disagiate condizioni economiche, il giudice può respingerne la richiesta nel caso in cui, in base ad elementi di fatto, sia possibile esprimere un giudizio sulla solvibilità del reo con prognosi negativa in ordine alla capacità di adempiere (Sez. 5, n. 44402 del 10/10/2022, Rv. 283954).