La cassazione sezione 2 con la sentenza numero 38635/2023 si è soffermata sulla valenza dei motivi nuovi ex articolo 121 c.p.p., depositati dalla difesa in appello, e alla disciplina agli stessi applicabile.
La Suprema Corte ribadisce, innanzitutto, che nel giudizio di cassazione non comporta automatica nullità della sentenza di appello l’omessa motivazione in ordine ai motivi nuovi ritualmente depositati dall’appellante, dovendo il giudice di legittimità valutare se non si tratti di motivi manifestamente infondati o altrimenti inammissibili o comunque non concernenti un punto decisivo, oppure se la motivazione della sentenza impugnata non contenga argomentazioni e accertamenti che risultino incompatibili con tali motivi o siano tali da consentire alla Corte stessa di procedere ad una integrazione della motivazione sulla base degli argomenti posti a fondamento delle sentenze di primo e di secondo grado (Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Rv. 279578 – 01; Sez. 2, n. 31278 del 15/05/2019, Rv. 276982 – 01; Sez. 2, n. 14975 del 16/03/2018, Rv. 272542 – 01).
Nel caso di specie la difesa ha lamentato nella sostanza l’omessa declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione (questione rilevabile d’ufficio e – come si dirà – priva di fondamento) e la mancata considerazione di una serie di doglianze (concernenti l’applicazione della recidiva, gli aumenti di pena per la continuazione, l’omesso riconoscimento dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità) formulate per la prima volta con la memoria e non proposte, neppure implicitamente, con l’atto di appello.
Va ricordato, allora, che secondo il diritto vivente i motivi nuovi a sostegno della impugnazione devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata investiti dall’atto di impugnazione originario e sono ammissibili se costituiscano un’ulteriore illustrazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono l’originaria richiesta rivolta al giudice dell’impugnazione, non anche quando essi consistano in deduzioni riguardanti parti del provvedimento gravato che non erano state oggetto della primitiva impugnazione, poiché, in caso contrario, risulterebbero aggirati i termini prescritti dalla legge per la presentazione del ricorso, la cui inosservanza è sanzionata con l’inammissibilità del gravame (Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259; Sez. 3, n. 3162 del 18/11/2019, dep. 2020, Rv. 278255; Sez. 2, n. 17693 del 17/01/2018, Rv. 272821; Sez. 2, n. 53630 del 17/11/2016, Rv. 268980; Sez. 1, n. 40932 del 26/05/2011, Rv. 251482).
Va poi ribadito che gli atti che pongono questioni ulteriori rispetto a quelle dedotte con i motivi di impugnazione, al di là della formale intestazione, non sono da considerare memorie ai sensi dell’art. 121 cod. proc. pen. e in relazione a essi si applica la disciplina dei motivi nuovi di cui all’art. 585, comma 4, del codice di rito (Sez. 2, n. 36118 del 26/06/2019, Rv. 277076; Sez. 1, n. 34461 del 10/03/2015, Rv 264493).
Anche le Sezioni Unite hanno di recente ribadito la «pacifica giurisprudenza di questa Corte» secondo la quale non rileva il dato formale costituito dalla intestazione dei motivi nuovi quale “memoria” (Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., non mass. sul punto).
