Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 38733/2023, udienza del 23 giugno 2023, affronta il tema della legittimità delle comunicazioni e notificazioni fatte dalle parti mediante posta elettronica certificata (PEC).
Si riportano adesso i passaggi salienti della motivazione.
Orientamento maggioritario sfavorevole, condiviso dal collegio
Nella giurisprudenza di legittimità si è affermato il principio di diritto – al quale il collegio ritiene di dare continuità – secondo il quale, nel processo penale, non è consentita alle parti private l’utilizzazione della posta elettronica certificata per effettuare comunicazioni o notificazioni, né per depositare istanze (Sez. 5, n. 48911 del 01/10/2018, Rv. 274160; Sez 5, 15 marzo 2018, n. 32013, non massimata; Sez. 2 n. 31314 del 16/05/2017, Rv. 270702; Sez. 1 n. 18235 del 28/01/2015, Rv. 263189).
…e suo fondamento normativo
L’indirizzo trova il suo fondamento nell’interpretazione dell’art. 16 comma 4, d.l. n. 179 del 2012 , conv. in L. n. 221 del 2012, a tenore del quale «Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli artt. 148, comma 2 bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La relazione di notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria».
La genesi e la complessiva disciplina della posta elettronica certificata depongono, in modo univoco, nel senso di far ritenere che il legislatore abbia voluto limitare, nel processo penale, l’uso dello strumento di comunicazione in parola alle sole cancellerie.
Orientamenti discordanti
Occorre, però, dare atto dei discordanti orientamenti giurisprudenziali a cui ha dato corso la questione della utilizzabilità, da parte dei privati, dello strumento della PEC nel processo penale, poiché alcune pronunce hanno escluso del tutto l’ammissibilità dell’inoltro dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento a mezzo PEC, da parte del difensore di fiducia dell’imputato, in quanto attività non consentita ai difensori dal citato art. 16 ( Sez. 2 n. 31314 del 16/05/2017, Rv. 270702; Sez. 1 n. 18235 del 28/01/2015, Rv. 263189, entrambe con riferimento a una istanza di rinvio inoltrata a mezzo P.E.C.; Sez. 3 n. 7058 del 11/02/2014, Sez. 3 n. 7058 dell’11/02/2014, Rv. 258443 con riferimento a una istanza di rinvio per legittimo impedimento; Sez. 1 n. 18235 del 28/01/2015 con riferimento a una istanza di rimessione in termini); in altre decisioni, si è fatto, invece, riferimento all’indirizzo ermeneutico affermatosi già per la trasmissione, a mezzo fax ( Sez. 2 n. 9030 del 05/11/2013 – dep. 25/02/2014 Rv. 258526; conf. Sez. 5 n. 7706 del 16/10/2014, Rv. 262835; Sez. 2 n. 24515 del 22/05/2015 Rv. 264361; Sez. 1 n. 1904 del 16/11/2017 dep. 17/01/2018, Rv.27204901), dell’istanza di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento. Secondo tale orientamento, l’inoltro, con lo strumento del fax, dell’istanza di rinvio, è considerato non irricevibile né inammissibile, ma è stata affermata la necessità che l’istante si faccia carico dell’onere di accertarsi del regolare arrivo dell’atto così trasmesso nella cancelleria, e della sua tempestiva sottoposizione alla attenzione del giudice procedente (il quale, è tenuto, in tale evenienza, a valutarlo), ove intenda far valere, in sede di impugnazione, la omessa valutazione della istanza. Tale orientamento è stato esteso, da una parte della giurisprudenza di questa Corte, anche al caso dell’inoltro dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento mediante lo strumento della posta elettronica, anch’esso strumento di comunicazione informale, al pari del fax ( da ultimo: Sez. 6 n. 2951 del25/09/2019 (dep. 2020) Rv. 278127; conf. Sez. 6 n. 35217 del 19/04/2017, Rv. 270912; Sez. 2 n. 47427 del 07/11/2014, Rv. 260963).
Orientamento nel caso concreto
Venendo al caso in scrutinio, il collegio intende ribadire l’orientamento da ultimo richiamato, ritenendo ammissibile e ricevibile l’istanza di rinvio per legittimo impedimento inoltrata con lo strumento della PEC, peraltro osservando che la censura si profila infondata dal momento che, l’istante, pur avendo documentato di avere inoltrato tempestivamente un’istanza di rinvio a mezzo PEC, e pur ammettendo che la comunicazione elettronica fosse giunta a destinazione nella casella del registro generale del giudice nondimeno, non ha assolto all’onere di verificare che questa fosse effettivamente pervenuta nella cancelleria del giudice procedente e tempestivamente portata alla sua attenzione.
D’altro canto, la circostanza che nel verbale di udienza manchi ogni riferimento all’istanza in parola, autorizza ragionevolmente a escludere che l’istanza fosse giunta all’attenzione del giudice.
Commento
La decisione fin qui sintetizzata è criticabile per plurime ragioni.
La prima consiste nella sua palese contraddizione interna: il collegio esordisce, come si è visto, affermando di condividere l’orientamento contrario all’uso della PEC nel processo penale per comunicazioni, notifiche e depositi di istanze delle parti private, aggiungendo qualche riga dopo che “La genesi e la complessiva disciplina della posta elettronica certificata depongono, in modo univoco, nel senso di far ritenere che il legislatore abbia voluto limitare, nel processo penale, l’uso dello strumento di comunicazione in parola alle sole cancellerie“; l’esordio è smentito, senza un sussulto, qualche paragrafo dopo allorché è dato leggere che “il collegio intende ribadire l’orientamento da ultimo richiamato, ritenendo ammissibile e ricevibile l’istanza di rinvio per legittimo impedimento inoltrata con lo strumento della PEC“.
Non si può spiegare l’inspiegabile e ci si limita pertanto a rilevare l’esistenza di un così vistoso cambio di rotta.
La seconda ragione riguarda la coerenza complessiva dell’orientamento prescelto nella parte finale.
Il collegio avverte infatti che l’inoltro via PEC dell’istanza di rinvio “è considerato non irricevibile né inammissibile, ma è stata affermata la necessità che l’istante si faccia carico dell’onere di accertarsi del regolare arrivo dell’atto così trasmesso nella cancelleria, e della sua tempestiva sottoposizione alla attenzione del giudice procedente“: e dunque sì all’inoltro dell’istanza via PEC ma al difensore spetta non solo accertarsi del suo arrivo a destinazione ma anche della sua sottoposizione al giudice.
È una pretesa bizzarra, a ben vedere, soprattutto nella seconda parte: se la modalità di trasmissione è legittima e se l’istanza è regolarmente pervenuta in cancelleria, dovrebbe essere soltanto quest’ultima e non il difensore, che ha già completato le attività di sua competenza, ad aver cura del suo successivo inoltro al giudice.
La bizzarria si evolve in anomalia col passaggio successivo: il collegio rigetta per infondatezza la censura del ricorrente “dal momento che, l’istante, pur avendo documentato di avere inoltrato tempestivamente un’istanza di rinvio a mezzo PEC, e pur ammettendo che la comunicazione elettronica fosse giunta a destinazione nella casella del registro generale del giudice nondimeno, non ha assolto all’onere di verificare che questa fosse effettivamente pervenuta nella cancelleria del giudice procedente e tempestivamente portata alla sua attenzione“.
C’è dunque un prezzo da pagare per i giudici di legittimità – si intende il rigetto del ricorso – ed è posto a carico del ricorrente perché il suo difensore non ha adempiuto ad un onere di vigilanza e di sollecitazione che in realtà non gli sarebbe spettato.
Desta infine un autentico sconcerto la chiusa finale: “D’altro canto, la circostanza che nel verbale di udienza manchi ogni riferimento all’istanza in parola, autorizza ragionevolmente a escludere che l’istanza fosse giunta all’attenzione del giudice“.
Il che è come dire: è inimmaginabile che il giudice abbia mancato al suo dovere di attenzione e considerazione globale di ogni elemento portato alla sua cognizione; se dunque non si è pronunciato su un’istanza, l’unica ragionevole spiegazione è che quell’istanza è rimasta negli scaffali della cancelleria.
È tempo di chiudere e lo si fa osservando che sequenze di questo genere, sconclusionate, animate da un pregiudizio sfavorevole verso il ruolo difensivo e le garanzie partecipative che gli si accompagnano, antimoderne riguardo all’apertura verso gli strumenti digitali, indeboliscono l’autorevolezza della Suprema Corte e ne fiaccano il compito di controllore e difensore di ultima istanza della legittimità procedurale del giudizio penale.
