La cassazione sezione 2 con la sentenza numero 38640/2023 ha esaminato la questione se la citazione dei testi della difesa eseguita via pec è valida.
La Suprema Corte rileva che la sentenza impugnata, a pagina 4, dà atto del fatto che il teste a difesa M., regolarmente ammesso dal Tribunale, era stato citato dalla difesa mediante PEC a comparire all’udienza del 24 gennaio 2020 ed aveva avuto contezza di dover intervenire a quella udienza tanto da inviare una giustificazione della sua assenza.
Avendo l’atto di citazione raggiunto il suo scopo, non è corretto valorizzare l’irregolarità dello strumento tecnico con il quale era stata effettuata la citazione equiparandola ad una omissione, così come non è corretto affermare che la difesa era stata inerte rispetto all’onere di citare il teste.
Ne consegue che, in assenza di rinuncia, il Tribunale non avrebbe potuto revocare la testimonianza già ammessa, mancando anche il giudizio di sua superfluità ai sensi dell’art. 495, comma 4, cod. proc. pen., non surrogabile attraverso le affermazioni della Corte a proposito della richiesta di escussione del teste tramite rinnovazione dibattimentale nel processo di appello, affidata ad altri parametri valutativi quali quelli di cui all’art. 603 cod. proc. pen..
Ne consegue che, in relazione al reato di tentata truffa in danno della S…. s.p.a., rispetto alla cui sussistenza aveva rilievo la testimonianza M., la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.
