La messaggistica su whatsapp tra avvocato e assistito è utilizzabile in sede disciplinare come prova.
Il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza numero 139 pubblicata in data 21 settembre 2023 ha stabilito che: “Il potere disciplinare è esercitabile d’ufficio e non presuppone un esposto, né un interesse dell’esponente; di conseguenza la procedibilità dell’azione disciplinare non è in alcun modo condizionata dall’asserita illegittimità delle modalità con cui l’esponente abbia documentato le condotte denunciate che potrebbe rilevare al più in sede di ammissione o valutazione delle prove”.
Nella specie, l’incolpato aveva eccepito l’inutilizzabilità dell’esposto perché basato su comunicazioni whatsapp con il cliente, che l’avvocato stesso aveva tuttavia confermato in sede disciplinare, ammettendone contenuto e provenienza.
Si contestava la violazione dell’art. 19 del Codice Deontologico Forense per avere espresso giudizi di valore in termini di critica nei confronti dell’operato della Collega [AAA] e per aver tentato di far subentrare l’Avv. [BBB] nella difesa della Sig. [CCC], già difesa dall’Avv. [AAA], ciò anche attraverso messaggi whatsapp inviati al proprio cliente Sig. [DDD] in data 05/06/2018 e 06/06/2018 e con i quali afferma “…dobbiamo trovare il modo di scavalcarla senza farla insospettire. Lunedì appena rientrato in studio ci incontriamo e ti spiego come.
Tranquillo, facendo a modo mio, la libereremo in due settimane … la [CCC] deve togliere il mandato alla [AAA] e darlo ad una mia collega ([BBB]). In realtà seguirò io la vicenda, dando una mano a questa mia collega …
Ho infatti capito che la [AAA] vuole adottare una strategia attendista. Legittimo, ma così facendo la [CCC] rischia di rimanere ai domiciliari a lungo (parecchio a lungo; per me almeno un anno) … tranquillo, l’Avv. [BBB] è brava e io che già conosco l’inchiesta, le dirò come muoversi e comportarsi … quando sai qualcosa fammelo sapere che avviso la [BBB] (lei non sa ancora chi sia la [CCC] e prima vorrei parlargliene nel dettaglio”
Il procedimento traeva origine da un esposto dell’Avv. [AAA] -al quale veniva allegata la riproduzione dei messaggi WhatsApp intercorsi tra l’Avv. [RICORRENTE] ed il di lui cliente, Sig. [DDD]- con cui si contestava all’Avv. [RICORRENTE] di aver tenuto comportamenti di rilievo disciplinare sostanziatisi nel tentativo, non riuscito, di subentrare nella difesa penale della Sig. [CCC], difesa dall’esponente.
Della serie anche WhatsApp va usato con cautela.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 139 dell’11 luglio 2023
