Sezioni unite penali: l’art. 573, comma 1-bis, c.p.p. si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile è intervenuta dopo il 30.12.22 (di Vincenzo Giglio e Riccardo Radi)

Con sentenza n. 38481 depositata il 21 settembre 2023, (allegata in versione anonimizzata alla fine del post) le Sezioni unite penali hanno affrontato la questione della immediata applicabilità dell’art. 573, comma 1-bis, c.p.p., introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. a), n. 2, D. L.vo 10 ottobre 2022, n. 150.
La questione devoluta era se l’articolo 573, comma 1-bis, cpp, si applichi a tutte le impugnazioni per i soli interessi civili pendenti alla data del 30 dicembre 2022 o, invece, alle sole impugnazioni proposte avverso le sentenze pronunciate a decorrere dalla suddetta data.
Soluzione: l’articolo 573, comma 1 bis cpp, introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. a), n. 2, D. L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile è intervenuta dopo il 30.12.22.