Oggi legittimità e merito ci permetteranno di approfondire il reato di porto di armi o oggetti atti ad offendere, fattispecie che prevede la pena base dell’arresto da 6 mesi a 2 anni e l’ammenda da 1.000 a 10.000 €.
Per questo reato è preclusa, per giurisprudenza costante della Suprema Corte, l’applicazione dell’articolo 131 bis c.p., esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto a meno che … e qui subentra la sentenza di merito del Tribunale di Rieti, giudice monocratico, del 22 settembre 2023 che andremo a commentare a fine articolo.
La Cassazione sezione 1 con la sentenza numero 32983/2023 ha ricordato che per il reato in esame il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità relativamente al porto abusivo di un’arma impropria impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. (Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Rv. 275242).
La Suprema Corte ha sottolineato che il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità relativa al porto di oggetti atti ad offendere di cui all’art. 4, comma terzo legge 18 aprile 1975, n. 110 impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.
In motivazione, la Corte di legittimità ha precisato che se il fatto è stato ritenuto “non lieve” dal giudice di merito, non può essere al contempo considerato “particolarmente tenue” ai fini del riconoscimento del beneficio. (Sez. 1, n. 27246 del 21/05/2015, Rv. 263925).
Quindi è necessario il riconoscimento della “lieve entità” che però è “riferibile al porto dei soli oggetti atti ad offendere” articolo 4 comma 3 Legge 110/1975.
Il Tribunale di Rieti in composizione monocratica con sentenza del 22 settembre 2023 ha riconosciuto l’articolo 131 bis c.p ritenendo l’ipotesi lieve in un caso di porto senza giustificato motivo di due coltelli a serramanico con lama lunga 10 cm.
Il Tribunale riconosce, come evidenziato dalla difesa, che entrambi i coltelli erano custoditi uno nello zaino posto sul sedile posteriore dell’auto e l’altro in una cassetta degli attrezzi nel portabagagli posteriore.
Pertanto entrambi non erano facilmente raggiungibili e quindi non era possibile un uso immediato degli stessi.
Questa circostanza non è secondaria perché in tema di porto d’arma in luogo pubblico, sebbene ai fini della consumazione del reato non sia richiesto che il soggetto agente tenga l’arma sulla sua persona, è necessario che questi possa acquisirne facilmente la disponibilità materiale per farne un uso immediato.
Fattispecie in cui è stata esclusa la sussistenza del reato nel caso di trasporto di una pistola nel cofano motore dell’autovettura all’interno del vano batteria, Cassazione 1° dicembre 2015, n. 4970.
Orbene la questione non è dirimente nel caso in esame ma incide sul riconoscimento dell’ipotesi lieve e di conseguenza può trovare ingresso l’applicabilità dell’articolo 131 bis c.p. escludendo la punibilità per particolare tenuità del fatto.
Anche il processo apparentemente segnato può regalare imprevisti spiragli.
