La cassazione sezione 2 con la sentenza numero 38652 depositata il 21 settembre 2023 ha esaminato la questione relativa alla validità della notificazione al difensore tramite posta elettronica certificata (pec).
Le notifiche via pec possono nascondere molteplici insidie, una di questa è stata certificata dalla Suprema Corte che ha annullato l’ordinanza impugnata l’omessa citazione del difensore con notifica avvenuta a mezzo pec.
La cassazione premette che in tema di notificazione al difensore tramite pec, deve considerarsi regolarmente perfezionata la comunicazione o notificazione dell’atto mediante deposito in cancelleria, ai sensi dell’articolo 16 comma 6, d.l. 16 ottobre 2012, n. 179, nel caso in cui la mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata sia imputabile al destinatario.
Fattispecie in cui la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza pubblica innanzi alla Suprema Corte, correttamente inviata all’indirizzo di posta elettronica fornito dal difensore, era risultata impossibile perché rifiutata dal sistema, cassazione sezione 5, n. 41697/2019, Rv 277640.
Fatta questa premessa la cassazione rileva che nel caso esaminato dalla lettura dell’avviso in atti – che segnala un “errore5.0.1.spa” con la successiva indicazione che “presso il gestore ricevente si è verificato un errore tecnico che impedisce la consegna, il messaggio è stato rifiutato dal sistema” – non è possibile attribuire con certezza tale errore al destinatario, anche in assenza di specifiche deduzioni o dimostrazioni in tal senso dalla parte pubblica.
Ne consegue la violazione delle prerogative difensive e quindi si annulla l’ordinanza impugnata.
Certo è poco rassicurante la premessa “non è possibile attribuire con certezza tale errore al destinatario” … della serie siamo poco poco prevenuti ma solo un filino e caro avvocato per questa volta l’hai fatta franca.
