Pena sospesa: una volta riconosciuta in primo grado, non occorre che il giudice d’appello la confermi esplicitamente (di Vincenzo Giglio)

Secondo Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 38366, udienza del 14 giugno 2023, secondo il consolidato orientamento di legittimità il beneficio della sospensione condizionale della pena, già concesso in primo grado, deve ritenersi implicitamente confermato dal giudice d’appello ove questi, su impugnazione del solo imputato, ridetermini la pena senza ulteriori specificazioni in dispositivo, determinandosi, altrimenti, una violazione del divieto di reformatio in peius (Sez. 5, n. 20506 del 14/01/2019, Rv. 275308; Sez. 3, n. 23444 del 12/05/2011, Rv. 250655).